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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49225/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per: (i) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 anziché nel comma 1; (ii) omessa motivazione circa la sua responsabilità e il ruolo nella vicenda; (iii) illegittimità o omessa motivazione della confisca del denaro e dei telefoni sequestrati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 606, comma 3 c.p.p., ritenendo i motivi non consentiti, manifestamente infondati e generici. In particolare: la censura di errata qualificazione non era ammissibile perché la verifica è limitata ai capi di imputazione, alla succinta motivazione e ai motivi di ricorso e, dati i quantitativi sequestrati (circa 4 kg di eroina e 1 kg di cocaina), l'ipotesi piu lieve del comma 5 era manifestamente incompatibile; la doglianza su responsabilità e ruolo non rientra nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la confisca di denaro e telefoni è stata ritenuta adeguatamente motivata nella sentenza impugnata (denaro quale prezzo del reato, telefoni usati per la commissione del reato) e non è stata contestata specificamente. Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e lo ha condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990

    Distinzione tra comma 1 (delitti di traffico/produzione) e comma 5 (ipotesi piu lieve). La Corte ha ritenuto che i quantitativi sequestrati fossero incompatibili con l'ipotesi di cui al comma 5, confermando l'applicazione del comma 1

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). La possibilità di impugnare in Cassazione è limitata e valutata secondo i vincoli stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Limita tassativamente i motivi di cassazione esperibili contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta; censiture non previste (es. contestazioni sulle responsabilità fattuali non direttamente attinenti alla volontà o alla qualificazione palese) sono inammissibili

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede il procedimento per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione e le ipotesi di inammissibilità quando il ricorso sia proposto per motivi non consentiti dalla legge

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati e generici

  • art. 616 c.p.p.

    Dispone la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di esclusione della completa assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto presente una manifesta carenza di diligenza

Massime di principio

  • In caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), la cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis; questioni di merito sulla responsabilità o sul ruolo non rientrano tra i motivi consentiti
  • La censura di errata qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'erroneità è immediatamente evidente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è consentito sviluppare ragionamenti fattuali o probatori non immediatamente desumibili dagli atti
  • Quantitativi di stupefacente significativi (p.es. kg di droga) rendono manifestamente incompatibile l'ipotesi di lieve entità e quindi precludono ricostruzioni difensive basate su norme per fattispecie minori
  • Le misure di sicurezza patrimoniali (confisca di denaro, telefoni, ecc.) fondate su motivazioni che li collegano al prezzo del reato o al loro uso nella commissione del reato sono difficilmente revocabili in cassazione se non sono contestate con specificità
  • Un ricorso generico, manifestamente infondato o che solleva motivi non consentiti espone il ricorrente all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie oltre alla condanna alle spese; è quindi essenziale formulare motivi ammessi dalla legge e mostrarne l'evidente fondatezza rispetto agli atti

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