Cassazione Penale, Sentenza n. 49225/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per: (i) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 anziché nel comma 1; (ii) omessa motivazione circa la sua responsabilità e il ruolo nella vicenda; (iii) illegittimità o omessa motivazione della confisca del denaro e dei telefoni sequestrati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 606, comma 3 c.p.p., ritenendo i motivi non consentiti, manifestamente infondati e generici. In particolare: la censura di errata qualificazione non era ammissibile perché la verifica è limitata ai capi di imputazione, alla succinta motivazione e ai motivi di ricorso e, dati i quantitativi sequestrati (circa 4 kg di eroina e 1 kg di cocaina), l'ipotesi piu lieve del comma 5 era manifestamente incompatibile; la doglianza su responsabilità e ruolo non rientra nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la confisca di denaro e telefoni è stata ritenuta adeguatamente motivata nella sentenza impugnata (denaro quale prezzo del reato, telefoni usati per la commissione del reato) e non è stata contestata specificamente. Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e lo ha condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Distinzione tra comma 1 (delitti di traffico/produzione) e comma 5 (ipotesi piu lieve). La Corte ha ritenuto che i quantitativi sequestrati fossero incompatibili con l'ipotesi di cui al comma 5, confermando l'applicazione del comma 1
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). La possibilità di impugnare in Cassazione è limitata e valutata secondo i vincoli stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis
«il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Limita tassativamente i motivi di cassazione esperibili contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta; censiture non previste (es. contestazioni sulle responsabilità fattuali non direttamente attinenti alla volontà o alla qualificazione palese) sono inammissibili
Prevede il procedimento per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione e le ipotesi di inammissibilità quando il ricorso sia proposto per motivi non consentiti dalla legge
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati e generici
Dispone la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di esclusione della completa assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto presente una manifesta carenza di diligenza
Massime di principio
- In caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), la cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis; questioni di merito sulla responsabilità o sul ruolo non rientrano tra i motivi consentiti
- La censura di errata qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'erroneità è immediatamente evidente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è consentito sviluppare ragionamenti fattuali o probatori non immediatamente desumibili dagli atti
- Quantitativi di stupefacente significativi (p.es. kg di droga) rendono manifestamente incompatibile l'ipotesi di lieve entità e quindi precludono ricostruzioni difensive basate su norme per fattispecie minori
- Le misure di sicurezza patrimoniali (confisca di denaro, telefoni, ecc.) fondate su motivazioni che li collegano al prezzo del reato o al loro uso nella commissione del reato sono difficilmente revocabili in cassazione se non sono contestate con specificità
- Un ricorso generico, manifestamente infondato o che solleva motivi non consentiti espone il ricorrente all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie oltre alla condanna alle spese; è quindi essenziale formulare motivi ammessi dalla legge e mostrarne l'evidente fondatezza rispetto agli atti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49039/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49040/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49041/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49047/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49049/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49198/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →