Cassazione Penale, Sentenza n. 50010/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con la quale era stata applicata, su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p., la pena concordata. Denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per non avere il giudice valutato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, richiesta inoltrata via PEC il 09/05/2023 entro il termine concesso per il rinvio dopo l'udienza del 04/05/2023. Il G.i.p. aveva dichiarato inammissibile tale richiesta richiamando l'art.545-bis c.p.p. che, a suo avviso, impone la presentazione immediata della domanda dopo la lettura del dispositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che l'art.545-bis, comma 1, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) non è applicabile al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p. (patteggiamento), essendo norma riferita al giudizio ordinario. La Corte ha precisato che la disciplina del patteggiamento prevede autonome garanzie informative e che la possibilità di concordare una pena sostitutiva va esercitata nelle fasi e nelle forme previste dagli artt.446-448 c.p.p.; ha inoltre ricordato che l'art.448 comma 1-bis prevede espressamente la possibilità di accordarsi sulla pena sostitutiva e l'esercizio dei poteri officiosi del giudice ai sensi dell'art.545-bis comma 2 quando ciò avviene. Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a carico (importo non completamente riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte lo considera dotato di disciplina autonoma rispetto al giudizio ordinario in materia di informazione sulle pene sostitutive.
Comma 1 (avviso alle parti) è norma del giudizio ordinario e non si applica al procedimento di cui all'art.444 c.p.p.; il comma 2 contiene poteri officiosi utili se le parti hanno concordato una pena sostitutiva, ma non impone gli obblighi informativi del comma 1 nel patteggiamento.
Fa parte della disciplina del patteggiamento: insieme ad altri articoli regola le forme in cui le parti esercitano la disponibilità sulla scelta della pena, inclusa l'eventuale pattuizione di misure sostitutive.
Prevede il decreto di fissazione dell'udienza per il patteggiamento e contiene l'informazione che la persona indagata ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, implicando il riferimento alla possibilità di misure sostitutive già nella fase predefinitiva.
art. 448 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Introdotto dal d.lgs. 150/2022; prevede espressamente che l'accordo possa riguardare l'applicazione di una pena sostitutiva e che, in tale caso, il giudice eserciti i poteri officiosi di cui all'art.545-bis comma 2 per decidere sulla sostituzione e sugli obblighi correlati.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma sulle pene sostitutive richiamata quale possibile oggetto di pattuizione nell'ambito del patteggiamento.
Criteri per la determinazione della pena nel giudizio ordinario; citato per evidenziare la differenza tra la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice ordinario e la pena concordata tra le parti nel patteggiamento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto l'art.545-bis e modifiche correlate (art.448 comma 1-bis) rilevanti per la disciplina delle sanzioni sostitutive nel giudizio ordinario e, per effetto indiretto, per il confronto con la disciplina del patteggiamento.
Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023 (massima D'Annbrosio)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione confermata nella decisione: sottolinea che l'art.545-bis comma 1 è esclusivamente applicabile al giudizio ordinario e non al procedimento di applicazione della pena su richiesta.
Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023 (Lombardo)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice del patteggiamento può applicare una pena sostitutiva solo se tale sostituzione è stata oggetto di pattuizione tra le parti.
Massime di principio
- L'art.545-bis comma 1 c.p.p. (obbligo di avviso dopo lettura del dispositivo) non si applica al patteggiamento disciplinato dall'art.444 c.p.p.; pertanto la mancata concessione di tale avviso in sede di patteggiamento non costituisce di per sé vizio.
- La possibilità di ottenere una pena sostitutiva nell'ambito del patteggiamento deve essere concordata dalle parti nelle fasi previste dagli artt.446-448 c.p.p.; il giudice può applicare la pena sostitutiva solo se essa è oggetto dell'accordo.
- Se le parti si accordano su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto a esercitare i poteri officiosi di cui all'art.545-bis comma 2 per definire la sostituzione e gli obblighi correlati, ma gli obblighi informativi del comma 1 non sono automaticamente trasferibili al procedimento su richiesta.
- Le richieste tardive di sostituzione della pena presentate dopo la decisione in sede di patteggiamento sono a rischio di inammissibilità: è preferibile formulare e inserire espressamente la richiesta nella fase di negoziazione o nell'istanza prima della decisione.
- In situazioni analoghe è opportuno che il difensore documenti tempestivamente e formalmente la richiesta di pena sostitutiva nelle forme previste (es. nell'atto di richiesta congiunta o nel termine concesso ai sensi degli artt.446-448) per evitare che il giudice la ritenga inammissibile per motivi procedurali.
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