Cassazione Penale, Ordinanza n. 35991/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e un precedente reato giudicato con altra sentenza, rideterminando la pena in anni due e giorni venti di reclusione ed euro 1.066 di multa per un furto aggravato commesso in un condominio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo in sostanza che le cose sottratte non fossero esposte alla pubblica fede o comunque che mancassero i presupposti dell'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., osservando che per escluderla occorre una diretta e continua custodia del bene da parte del proprietario o di un addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. Nel caso concreto, le biciclette erano parcheggiate nel vano scala condominiale, luogo accessibile a chi vi abbia accesso e non sottoposto a continua sorveglianza, sicché risultavano esposte alla pubblica fede. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come base della fattispecie di furto oggetto del giudizio.
L'aggravante è esclusa solo se il bene è sottoposto a diretta e continua custodia; non basta che il luogo di custodia non sia liberamente accessibile.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Indica il vizio dedotto nel ricorso, qualificato come violazione di legge per errata applicazione dell'aggravante.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- L'aggravante del furto di cose esposte alla pubblica fede ricorre quando il bene, pur collocato in un luogo accessibile, non sia oggetto di una continua e diretta custodia da parte del proprietario o di un addetto alla vigilanza.
- Ai fini dell'art. 625 n. 7 c.p., non è sufficiente che l'accesso al luogo di custodia non sia libero: ciò che rileva è l'effettiva assenza di una sorveglianza continua sul bene.
- La collocazione del bene in un vano condominiale o in un luogo comune accessibile ai soggetti che vi abbiano accesso può integrare l'esposizione alla pubblica fede se manca una vigilanza costante.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico l'applicazione di un'aggravante, senza scardinare la motivazione conforme all'orientamento consolidato, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Come è indicizzato
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