Cassazione Penale, Sentenza n. 48788/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per tentato furto aggravato: si contestano le aggravanti dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) e dell'uso di mezzo fraudolento (art. 625 n.2 c.p.). In particolare la difesa ha sostenuto che i beni erano sotto sorveglianza della commessa (quindi non esposti alla pubblica fede), che non è provata l'efficacia delle schermature rinvenute nella borsa dell'imputato e che la querela presentata dalla commessa non sarebbe stata validamente proposta/rataficata dal proprietario, con riferimento anche alla modifica di procedibilità introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretti e sufficientemente motivati gli accertamenti dei giudici di merito: i borselli erano esposti sui banchi di vendita (quindi alla pubblica fede), la commessa non esercitava vigilanza continua e la presenza delle placche antitaccheggio non esclude l'aggravante. Quanto al mezzo fraudolento, la presenza di pannelli schermanti rinvenuti nella borsa e il fatto che le barriere non abbiano suonato, unitamente all'esperienza dell'operante su pannelli analoghi, giustificano la ritenuta idoneità a eludere i sistemi antitaccheggio. Infine la querela proposta dalla commessa è ritenuta valida in quanto il possesso è bene giuridico tutelato e i commessi, nei limiti degli artt. 2210-2213 c.c., possono rappresentare l'imprenditore per atti ordinari, inclusa la custodia delle merci e la proposizione della querela. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., n.2 (mezzo fraudolento)
L'aggravante si configura per qualsiasi strumento o comportamento ingegnoso o astuto idoneo ad eludere accorgimenti di difesa della cosa; il giudice può desumere l'idoneità anche da elementi di esperienza e circostanze concreti (es. pannelli schermanti e mancato intervento delle barriere antitaccheggio).
art. 625 cod. pen., n.7 (esposizione alla pubblica fede)
L'aggravante richiede che la cosa non sia sottoponibile a vigilanza continua da parte del titolare; la mera presenza di dispositivi antitaccheggio non esclude l'esposizione alla pubblica fede perché tali dispositivi non garantiscono il controllo a distanza.
art. 624 comma 3 cod. pen. (modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150)
La modifica ha inciso sulla procedibilità di taluni furti rendendoli procedibili a querela di parte; tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto valida la querela proposta dall'addetta, per ragioni di possesso e rappresentanza, rendendo procedibile l'azione penale.
Riconoscono ai commessi, nei limiti degli atti ordinari della loro funzione, un potere di rappresentanza dell'imprenditore che comprende la custodia e gestione delle merci e la facoltà di proporre querela in caso di furto.
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio) - orientamento giurisprudenziale
Principio secondo cui il bene giuridico tutelato dal furto è anche il possesso come relazione di fatto; il titolare del possesso è persona offesa e legittimato a proporre querela anche se il possesso non deriva da titolo giuridico formale.
Massime di principio
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede richiede una valutazione concreta della possibilità di vigilanza continua: la presenza di personale o di sistemi antitaccheggio non esclude automaticamente l'aggravante.
- Il mezzo fraudolento comprende dispositivi materiali o stratagemmi volti a eludere i sistemi di sicurezza; la sua idoneità può essere desunta da elementi indiretti (assenza di allarme, analogie con precedenti rinvenimenti, comportamento del reo).
- La querela proposta da un commesso può essere valida quando rientra negli atti ordinari della sua funzione, anche alla luce della tutela del possesso come interesse protetto; non è sempre necessaria la ratifica formale del titolare dell'esercizio.
- Le valutazioni di fatto compiute da Tribunale e Corte d'appello godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, non per semplice diversa interpretazione delle prove.
- Per contestare efficacemente aggravanti come il mezzo fraudolento il difensore deve offrire elementi specifici che estromettano le deduzioni di esperienza e le circostanze concrete su cui si fonda la decisione di merito.
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