Cassazione Civile, Ordinanza n. 04548/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società che aveva acquistato azioni di una società per azioni ha agito contro gli amministratori e i sindaci succedutisi in carica, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni. La pretesa si fondava su un patto parasociale sottoscritto in occasione dell’acquisto delle azioni, nel quale i soci si erano impegnati a rispettare determinati canoni comportamentali e avevano garantito la veridicità del bilancio al 31 dicembre 1998. La società attrice assumeva che gli amministratori, con l’ausilio del collegio sindacale, avessero occultato sopravvenienze passive per lire 2.200.000.000, riferite in parte a costi non contabilizzati e in parte a somme erogate per opere di urbanizzazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando in particolare che il patto parasociale era stato sottoscritto da un soggetto in proprio e non quale rappresentante della società ricorrente, e che il bilancio allegato al patto era diverso da quello ufficiale approvato dall’assemblea, alla quale la società aveva partecipato senza impugnare la delibera. In Cassazione la società ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo l’esistenza di una cessione tacita del contratto e la rilevanza del materiale documentale; violazione di varie norme civili, tra cui l’art. 1406 c.c., le regole di interpretazione contrattuale, l’art. 2697 c.c., l’art. 1218 c.c., l’art. 2423-bis c.c. e l’art. 2377 c.c.; e infine la erronea liquidazione delle spese processuali, per mancata considerazione della difesa unitaria di più parti da parte degli stessi avvocati. La società ha inoltre denunciato la mancata pronuncia sul capo relativo alle spese del primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le censure relative alla pretesa responsabilità degli amministratori e dei sindaci, dichiarando inammissibili o infondate le doglianze sulla cessione tacita del contratto, sulla valutazione del bilancio, sulle violazioni degli artt. 1406, 1362 ss., 2697, 1218, 2423-bis e 2377 c.c., ritenendo decisivo che il patto parasociale fosse stato sottoscritto in proprio da un soggetto diverso dalla società ricorrente e che, quindi, solo costui avrebbe potuto agire verso gli altri sottoscrittori. Ha invece accolto il solo profilo relativo alla liquidazione delle spese di lite, perché la corte d’appello non aveva considerato la difesa comune e l’identità degli atti difensivi per alcuni controricorrenti, con conseguente cassazione limitata a tale capo e rinvio alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato ritenuto inammissibile quando mirava a censurare valutazioni documentali e questioni nuove, non a denunciare un vero omesso esame di fatti storici decisivi
la censura è stata dichiarata inammissibile per novità della questione, essendo la cessione tacita del contratto solo genericamente allegata
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1371 e 1353 c.c.
le doglianze sono state ritenute generiche, perché non spiegavano in modo specifico il collegamento tra le regole ermeneutiche e il patto parasociale concreto
la censura è stata giudicata irrilevante perché il giudice di merito non aveva applicato la regola di riparto dell’onere della prova, ma aveva valutato il materiale probatorio
la censura è stata ritenuta inammissibile poiché l’inadempimento asserito presupponeva la prospettata cessione tacita del contratto, non dimostrata
nel testo antecedente alla novella del 2003
la censura è stata reputata irrilevante, poiché non era scalfita la statuizione di fatto sulla diversità tra bilancio allegato al patto e bilancio ufficiale approvato
la censura è stata ritenuta irrilevante perché riferita a una considerazione solo accessoria della motivazione, non alla ratio decisoria principale
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/14
la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla liquidazione delle spese, perché il giudice di merito non aveva considerato la difesa unitaria di più parti con atti identici
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di documenti o per introdurre questioni nuove, ma richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non si estende alle inferenze ricostruttive o alle conclusioni che si traggono dalla valutazione di documenti; pertanto non può essere invocato per contestare l’apprezzamento giudiziale del contenuto documentale.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito o mal applicato il riparto dell’onere probatorio; non è invece consentito usarla per denunciare un mero errore di valutazione della prova.
- L’invocazione dell’inadempimento contrattuale presuppone la riferibilità del rapporto obbligatorio al soggetto che agisce: se il giudice accerta che il contratto o patto è stato sottoscritto da un diverso soggetto in proprio, la domanda proposta da chi non è parte del vincolo è priva di base.
- Le censure che si fondano su regole di interpretazione del contratto devono confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito e indicare specificamente quale clausola o quale relazione negoziale sia stata male interpretata; formule generiche sul collegamento negoziale non sono sufficienti.
- In tema di spese processuali, il giudice deve considerare la difesa congiunta di più parti da parte dello stesso difensore e l’eventuale identità degli atti difensivi ai fini della liquidazione dei compensi, secondo i criteri del decreto ministeriale applicabile.
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