Cassazione Penale, Sentenza n. 38232/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 20-bis c.p. e 599-bis c.p.p.; il ricorrente deduce che l'accordo intervenuto in appello riguardava non solo la rideterminazione della pena ma anche l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, e che la Corte d'appello avrebbe disatteso tale parte dell'accordo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo. La Corte ha richiamato il verbale d'udienza dal quale risulta chiaramente che la richiesta relativa alla sanzione sostitutiva non costituiva condizione dell'accordo (".. la richiesta non deve intendersi condizionata all’accoglimento della richiesta di applicazione sostitutiva, nella quale comunque insiste"). La Corte ha inoltre ritenuto che la rinuncia alla parte relativa alla sanzione sostitutiva fosse desumibile dagli atti e che, comunque, la valutazione sulla concessione del lavoro di pubblica utilità rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito, il quale ha motivatamente negato la sostitutiva avendo riguardo alla pluralità di violazioni e a precedenti penali della stessa specie. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Indicato quale limite alla esposizione dei motivi nel ricorso; la Corte evidenzia che il motivo andava esposto nei termini necessari e non in maniera generica
Richiamato nella doglianza come norma rilevante per la corretta applicazione della legge penale, ma la Corte non ha ritenuto provata una violazione di tale norma alla luce degli atti e del verbale d'udienza
Citato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a dimostrare che l'accordo comprendesse l'applicazione obbligatoria della sanzione sostitutiva
Norma invocata per la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per la condanna della ricorrente
Massime di principio
- Per contestare in cassazione la mancata applicazione di una specifica sanzione concordata in sede di merito è necessario provare, con riferimenti precisi agli atti e al verbale, che la sanzione faceva parte integrante e vincolante dell’accordo; mere affermazioni generiche determinano l’inammissibilità del ricorso.
- Se il verbale d’udienza contiene una dichiarazione che la richiesta non è condizionata all’accoglimento della sanzione sostitutiva, la parte si considera rinunciante e non può poi contestare l’omissione; va dunque verificata la lettera del verbale prima di proporre ricorso.
- L’applicazione di sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere negata per motivi fondati (pluralità di violazioni, precedenti penali della stessa specie); contestare tale valutazione richiede censure precise sulla motivazione e non generiche affermazioni di violazione dell’accordo.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e ancorati a profili di diritto esplicitati; la violazione solo sostanziale dell’accordo va dimostrata puntualmente con estratti di atti o verbali che mostrino la difformità tra quanto concordato e quanto deciso.
- Prima di proporre ricorso, è utile raccogliere prove documentali (verbali, trascrizioni d’udienza, accordi sottoscritti) che attestino il contenuto esatto dell’intesa e, se possibile, motivazioni del giudice di merito che contraddicono tale contenuto; senza ciò la cassazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
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