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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08300/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un incarico professionale conferito da un Comune a due tecnici per la progettazione di un mattatoio comunale. In primo grado era stato riconosciuto, in parte, il diritto dei professionisti al compenso per le attività svolte fino al progetto preliminare e al risarcimento del danno per la revoca dell'incarico relativo alle fasi successive; la sentenza definitiva aveva poi quantificato tali voci. In appello il Comune ha ottenuto la riforma integrale: la Corte territoriale ha ritenuto che i professionisti non avessero adempiuto correttamente al disciplinare, perché il progetto preliminare non era stato presentato secondo la scansione imposta dal contratto e non era stata rispettata la sequenza approvazione del preliminare -> redazione del definitivo -> esecutivo; ha quindi escluso sia il compenso sia il risarcimento da revoca, reputando il recesso dell'ente giustificato dall'inadempimento dei professionisti. Gli eredi di uno dei professionisti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 83 c.p.c. e difetto di procura per l'appello del Comune, assumendo che la delibera autorizzativa fosse limitata al primo grado; 2) violazione dell'art. 347 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e per non aver valutato la CTU; 3) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto pacifico un fatto contestato e per avere omesso di considerare che i tre livelli di progettazione erano stati presentati; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione insufficiente e per aver dato più peso ad alcuni documenti rispetto ad altri; 5) omessa decisione sull'appello relativo alla sentenza definitiva, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c.; 6) ulteriore omesso esame della CTU e travisamento della prova. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo corretta la decisione d'appello sia sulla validità della procura sia, soprattutto, sull'inadempimento dei professionisti rispetto all'obbligo contrattuale di presentare preventivamente il progetto preliminare da sottoporre ad approvazione, con conseguente legittimità dell'eccezione di inadempimento e insussistenza del diritto al risarcimento per la revoca dell'incarico. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla sentenza definitiva perché la riforma della sentenza non definitiva travolgeva quella successiva sul quantum ai sensi dell'art. 336 c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso ogni obbligo del Comune di corrispondere compensi o danni ai professionisti e aveva posto a carico degli appellati le spese dei gradi di merito e della c.t.u. In cassazione non è stata disposta la regolazione delle spese, perché il Comune non si è costituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale rilasciata per il "presente giudizio" senza una delimitazione al solo primo grado si estende anche all'appello; la doglianza dei ricorrenti era comunque diretta più a contestare l'interpretazione del documento che una violazione di legge.

  • art. 347 c.p.c.

    La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado nel giudizio di appello non integra di per sé un vizio processuale, ma può rilevare solo se vengano indicati specifici elementi decisivi non altrimenti reperibili.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura era priva di autonoma specificazione e non è risultata idonea a scalfire il ragionamento decisorio della Corte territoriale.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti attribuendo maggiore forza ad alcune rispetto ad altre; la violazione sussiste solo se vengono poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta di dare prevalenza ad alcune risultanze documentali rispetto ad altre è attività valutativa di merito non sindacabile come violazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello non era apparente né incomprensibile, ma esponeva in modo logico e chiaro le ragioni della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati secondo i limiti propri del ricorso per cassazione, con esclusione di censure meramente fattuali o dirette a sollecitare una rivalutazione delle prove.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza non definitiva sull'an comporta la caducazione della sentenza definitiva sul quantum, rendendo assorbito l'esame dell'appello contro quest'ultima.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 16 l. 109/1994

    Il progetto preliminare costituisce la base dei successivi livelli di progettazione e deve precedere, sul piano logico e funzionale, la progettazione definitiva ed esecutiva.

  • art. 7 del disciplinare di incarico

    Il contratto imponeva la presentazione del progetto preliminare entro un mese e del definitivo/esecutivo solo dopo l'approvazione del preliminare.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia sull'appello relativo alla sentenza definitiva è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, essendo la sentenza definitiva travolta dalla riforma di quella non definitiva.

Massime di principio

  • Nel contratto d'opera professionale avente ad oggetto una progettazione articolata in più fasi, il professionista deve rispettare non solo la completezza finale dell'elaborato, ma anche la sequenza contrattualmente prevista tra progetto preliminare, approvazione del preliminare e successivi livelli di progettazione; la presentazione congiunta di tutti i livelli non sana la violazione della scansione imposta dal disciplinare.
  • L'eccezione di inadempimento è legittimamente opposta dal committente pubblico quando il professionista non osservi gli obblighi procedurali e temporali essenziali fissati nel disciplinare di incarico, e tale inadempimento può escludere il diritto al compenso per le attività successive nonché il diritto al risarcimento per la revoca dell'incarico.
  • La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado in appello non determina automaticamente nullità o cassazione della sentenza: il ricorrente deve indicare specificamente quali documenti o fatti decisivi, non altrimenti reperibili, sarebbero stati pretermessi dal giudice di merito.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice omissione di singoli elementi istruttori; se il fatto storico è comunque considerato dal giudice, non è configurabile il vizio denunciato.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri istruttori; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove già ritualmente acquisite.
  • Quando una sentenza non definitiva viene riformata in appello sul punto dell'an debeatur, la sentenza definitiva sul quantum resta travolta per effetto caducante ex art. 336 c.p.c., con conseguente assorbimento dell'appello proposto avverso quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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