Cassazione Penale, Sentenza n. 33573/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare inframuraria subita dal 16/06/2014 al 13/04/2016 (imputazione provvisoria ex art. 416-bis cod.pen.). Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, che la Corte di merito avrebbe fatto gravare negativamente su di lui l'esercizio della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur richiamando la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) che impedisce di considerare l'esercizio della facoltà di non rispondere come pregiudizievole per il diritto alla riparazione, la Suprema Corte ha confermato che, anche prescindendo dal silenzio, sussistevano elementi autonomi e gravi (rapporti non episodici e di natura economica con soggetti intranei a Cosa Nostra, conoscenza delle dinamiche mafiose, rapporti finalizzati a lucro da attività illecite) che giustificavano la statuizione di inammissibilità della riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 188 del 8/11/2021 (attuazione Direttiva UE 2016/343)
"L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo."
Il decreto ha espressamente stabilito che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può pregiudicare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte tuttavia osserva che la modifica non elimina la rilevanza di altri elementi che possano configurare una condotta gravemente colposa del detenuto.
Norma relativa alla riparazione per ingiusta detenzione: la modificazione normativa è diretta a tutelare l'esercizio del diritto al silenzio; nel caso di specie la Corte ha valutato che permangono altri fondati elementi idonei ad escludere la riparazione.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso: il provvedimento cautelare era fondato su un'imputazione provvisoria riconducibile a questa fattispecie, sebbene l'imputato sia poi stato assolto nel giudizio di merito.
art. 64, comma 3, lettera b) cod. proc. pen. (richiamata)
Riferimento alla facoltà dell'imputato di non rispondere; la disposizione è stata oggetto di tutela dal d.lgs. n.188/2021 rispetto all'effetto sulla riparazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez.4, sent. n.1235/2013 Calò; Sez.3, sent. n.39199/2014 Pistorio)
Precedenti di legittimità secondo cui frequentazioni "ambigue" con soggetti coinvolti in traffici illeciti, quando non giustificate e poste in essere con consapevolezza, possono costituire indizi tali da integrare comportamento gravemente colposo che esclude il diritto alla riparazione.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione: occorre valutare se la condotta dell'ex detenuto sia stata "gravemente colposa" (es. omissione di spiegazioni su rapporti ambigui, partecipazione a contesti illeciti, rapporti economici con soggetti criminali).
- Dopo il d.lgs. n.188/2021 l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere utilizzato da solo per escludere il diritto alla riparazione; tuttavia, prove autonome e gravi indipendenti dal silenzio possono ancora giustificare il rigetto della richiesta riparatoria.
- In situazioni analoghe la valutazione si concentra su elementi fattuali concreti: frequenze non episodiche con appartenenti a organizzazioni criminali, rapporti economici riconducibili ad attività illecite, manifestazioni di conoscenza delle dinamiche mafiose e comportamenti finalizzati al lucro da attività illecite.
- Per difendersi efficacemente in una richiesta di riparazione è importante documentare e giustificare legittimamente i rapporti contestati (prove documentali, testimonianze, giustificazioni economiche) e, quando opportuno, spiegare i contatti sospetti, poiché il mancato chiarimento può essere valutato negativamente.
- La modificazione normativa opera con efficacia temporale dalla sua entrata in vigore (14/12/2021): nei procedimenti relativi a fatti anteriori la Corte potrebbe comunque valorizzare la nuova disciplina, ma la valutazione rimane fattuale e caso-per-caso.
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