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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49969/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tre rapine aggravate (due consumate e una tentata) e per ricettazione di un ciclomotore usato per due rapine. Deduce tre motivi: 1) violazione di legge per l'erronea acquisizione, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal testimone Silma Guruge, sostenendo che non vi fosse prova di minacce e che il testimone aveva solo manifestato timore per la presenza dell'imputato in aula; tali dichiarazioni sarebbero decisive per i capi 2, 3 e 6; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sua responsabilità per la rapina di cui al capo 1, lamentando che l'esame dei tabulati telefonici non avrebbe dimostrato il suo concorso nel reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Sul primo motivo ha confermato che, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., gli "elementi concreti" idonei a ritenere che un testimone sia stato intimidito possono essere desunti anche da circostanze sintomatiche emerse in dibattimento (es. manifesta paura, vuoti di memoria, ritrattazioni, atteggiamenti indicativi di pressioni), e che nel caso il timore del teste era giustificato non solo dalla presenza dell'imputato in aula ma anche dalla conoscenza del luogo di lavoro del teste, dalla sua esposizione e dal fatto di essere unico lavorante nel distributore, elementi ritenuti significativi e oggettivi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico: il ricorrente aveva considerato solo i tabulati telefonici trascurando altri elementi indiziari valutati dai giudici di merito, come i rapporti col complice Patassini (già condannato), l'uso comune del medesimo motociclo, la contemporanea agganciatura di celle dei due telefoni nel luogo del delitto e la mancata giustificazione fornita dall'imputato. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato generico il motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato sia con il comportamento processuale sia con i plurimi precedenti specifici e la gravità dei fatti; ai sensi dell'art. 133 c.p. è sufficiente anche un solo elemento rilevante per negare le attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma consente l'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine quando emergano "elementi concreti" di intimidazione del testimone; la Corte interpreta questi elementi in senso ampio: non è necessaria la prova diretta di minacce, ma possono essere dedotti da circostanze sintomatiche oggettive rilevate anche nel corso del dibattimento (es. paura manifesta, ritrattazioni, vuoti di memoria, comportamenti coerenti con pressioni subite).

  • art. 500, comma 5, cod. proc. pen.

    La disposizione, richiamata nella giurisprudenza citata, riguarda accertamenti incidentali; la Corte osserva che la mancata esecuzione di tali accertamenti non impedisce al giudice di desumere l'intimidazione da elementi emersi in dibattimento.

  • art. 133 cod. pen.

    La norma disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice di merito può basare la concessione o il diniego su uno soltanto degli elementi indicati (personalità del colpevole, gravità del reato, modalità di esecuzione, ecc.), e che la valutazione in tal senso è rimessa al giudice di merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione di dichiarazioni rese in indagine per intimidazione del testimone (art. 500 c.4 c.p.p.) non è necessaria la prova diretta di minacce: il giudice può valutare elementi sintomatici emersi anche in dibattimento (paura manifesta, ritrattazioni, vuoti di memoria, circostanze di esposizione del teste) purché oggettivi e significativi.
  • Il comportamento processuale del testimone (es. reticenza, paura dichiarata) e circostanze fattuali collegate (es. conoscenza del luogo di lavoro, accessibilità del luogo, isolamento del teste) possono legittimare la conclusione di intimidazione e l'utilizzo delle dichiarazioni investigative in dibattimento.
  • La prova dell'imputato non può essere valutata isolatamente su un unico elemento tecnico (es. assenza di tracce telefoniche) se il giudice di merito ha riscontrato altri elementi indiziari convergenti (rapporti con complici, uso di mezzi in comune, agganci di celle, mancata giustificazione): l'appello in Cassazione che trascura l'insieme degli elementi è spesso considerato generico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche su un unico elemento significativo (precedenti specifici, gravità e modalità del fatto, comportamento processuale); tali valutazioni rientrano nel sindacato di merito e richiedono motivazioni specifiche per essere efficacemente contestate in Cassazione.
  • I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche o che omettono di confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

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