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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40169/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di due intimazioni di pagamento e di una cartella emesse nei confronti del contribuente. Gli atti erano stati notificati dopo lo sgravio eseguito a seguito del parziale annullamento, da parte del giudice tributario, di avvisi di accertamento sottostanti, ancora non passati in giudicato. La CTR aveva ritenuto gli atti illegittimi perché fondati su un'iscrizione a ruolo non più valida e perché non preceduti da una nuova iscrizione a ruolo. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la riduzione quantitativa del credito erariale disposta dal giudice tributario non impone una nuova iscrizione a ruolo, potendo l'Ufficio adeguare la pretesa alla decisione giurisdizionale senza dar luogo a una nuova imposizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, in materia di riscossione delle imposte, la semplice riduzione dell'importo dovuto per effetto di una pronuncia del giudice tributario non comporta la necessità di rinnovare l'iscrizione a ruolo: la minore somma è già ricompresa nel ruolo originario e l'Ufficio può conformare la richiesta di pagamento all'accertamento giurisdizionale, purché non introduca una nuova o diversa imposizione. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio denunciato, ossia violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    la riduzione quantitativa del credito erariale accertata dal giudice tributario non impone una nuova iscrizione a ruolo, se l'Ufficio si limita ad adeguare la pretesa alla decisione senza introdurre nuova imposizione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e della riscossione conseguente alle decisioni del giudice tributario.

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, la mera riduzione quantitativa del credito accertata dal giudice non determina, di per sé, l'obbligo per l'ente impositore di formare un nuovo ruolo.
  • L'Ufficio può adeguare d'ufficio la richiesta di pagamento all'esito del giudizio tributario, purché l'atto successivo non comporti una nuova o diversa pretesa impositiva.
  • L'illegittimità degli atti di riscossione non può essere affermata solo perché emessi dopo lo sgravio conseguente a una decisione giudiziale parzialmente favorevole al contribuente, se la pretesa residua è già compresa nel ruolo originario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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