Cassazione Civile, Ordinanza n. 07727/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per la restituzione di somme erogate come finanziamenti, azione inizialmente impostata in via cartolare su cambiali. Nel giudizio di opposizione il debitore aveva contestato la pretesa; la Corte d'appello ha riformato il primo grado e lo ha condannato al pagamento di euro 63.409,44, ritenendo che la banca avesse validamente integrato la causa petendi anche con riferimento ai finanziamenti sottostanti alle cambiali e che tali finanziamenti fossero stati provati, con obbligo di pagamento assunto dal debitore ora come garante ora come obbligato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione in modo ritenuto dalla Corte del tutto generico: nel ricorso erano solo richiamati astrattamente i numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. e vari articoli di legge, senza una specifica illustrazione degli errori di diritto o del vizio motivazionale della sentenza impugnata, senza una critica intellegibile alla ratio decidendi e con prevalenti richiami alla sentenza di primo grado e a questioni fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non rispettavano i requisiti di specificità, autosufficienza e riconducibilità a uno dei vizi tipici previsti dall'art. 360 c.p.c.; la mera enumerazione di norme e vizi, senza sviluppo argomentativo coerente e senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, integra un "non motivo" ai sensi dell'art. 366 c.p.c. La memoria depositata in prossimità della decisione non poteva sanare l'inammissibilità originaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
commi 1, nn. 1, 2, 3 e 4; richiamo anche al n. 5 nella redazione del ricorso
I motivi di ricorso devono essere rigorosamente ricondotti a uno dei vizi tipici previsti dalla norma e devono contenere una critica specifica e intelligibile della decisione impugnata; non basta un richiamo astratto alle categorie di vizio.
La mancanza di una effettiva esposizione delle ragioni di censura e della critica alla ratio decidendi rende il motivo inidoneo al raggiungimento dello scopo e quindi inammissibile come "non motivo".
Il ricorso non può limitarsi a richiamare la norma asseritamente violata, ma deve essere costruito con argomenti che confrontino la sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità, o sollecitino un mutamento di orientamento in modo esplicito.
artt. 378 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
L'inammissibilità originaria del ricorso, per difetto di specificità dei motivi, non può essere sanata successivamente con la memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e immediatamente riconducibile a uno dei vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; la mera elencazione di norme violate o di numeri del comma 1 non integra un motivo ammissibile.
- La denuncia di violazione di legge richiede una critica argomentata della sentenza impugnata, con indicazione del passaggio motivazionale contestato e del perché esso sarebbe contrario alla norma o all'interpretazione giurisprudenziale rilevante.
- È inammissibile il ricorso che si presenti come una generica doglianza contro la decisione di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi e senza esporre una chiara sussunzione dei fatti nelle norme invocate.
- L'inosservanza dei requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione determina un'inammissibilità non sanabile con successive memorie difensive.
- Il giudice di legittimità non è tenuto a ricostruire d'ufficio la censura: l'onere di articolare il motivo in modo chiaro e completo grava integralmente sul ricorrente.
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