Cassazione Penale, Ordinanza n. 17943/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice provvedimento)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un privato e dichiarata inammissibile dal Tribunale. Avverso il decreto di inammissibilità egli aveva proposto opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l'ha rigettata con ordinanza del 19 ottobre 2022. L'interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76 e 79 D.P.R. n. 115/2002. La Corte non esamina il merito delle censure, perché rileva d'ufficio che il ricorso era stato depositato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, secondo le regole degli artt. 582 e 583 c.p.p. applicabili al procedimento. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale e che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione doveva essere depositato presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Poiché il deposito era avvenuto invece presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
disciplina l'opposizione avverso il provvedimento sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come norma invocata a sostegno del ricorso, in relazione ai presupposti del patrocinio a spese dello Stato.
art. 79 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come norma invocata a sostegno del ricorso, in relazione ai requisiti dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 582 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 583 c.p.p.
richiamato, insieme all'art. 582 c.p.p., quale base della regola sul luogo di deposito dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione segue le regole del codice di procedura penale anche quanto alle modalità di proposizione dell'impugnazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione depositato in un luogo diverso da quello previsto dagli artt. 582 e 583 c.p.p., ossia presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- L'irregolare deposito dell'impugnazione determina un vizio preliminare assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di merito o di violazione di legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo la ricorrenza di ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →