Cassazione Penale, Ordinanza n. 24361/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la detenzione di un'autovettura di provenienza furtiva. Il ricorrente deduce tre censure: primo, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli elementi di fatto relativi alla disponibilità del veicolo; secondo, violazione dell'art. 69 c.p. per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, contestando il rilievo attribuito a una precedente condanna per reato contro il patrimonio; terzo, omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena, assumendo che il beneficio avrebbe dovuto essere riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di questioni di fatto già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, che aveva valorizzato il rinvenimento delle chiavi del veicolo nel deposito adibito a garage, pertinenza dell'abitazione dell'imputato, come indice della piena disponibilità dell'auto di provenienza furtiva. Ha poi giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento alla precedente condanna per reato contro il patrimonio, senza che rilevasse la data di commissione di quel reato. È stato infine ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la sospensione condizionale era già stata fruita in relazione a una precedente condanna e, sommando tale pena a quella inflitta nel presente giudizio, si superava il limite di due anni di reclusione previsto per il beneficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti può essere escluso valorizzando la precedente condanna dell'imputato, anche senza considerare la data di commissione del reato presupposto richiamato.
La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando il cumulo della pena in esame con una precedente pena già oggetto di beneficio supera il limite legale di due anni di reclusione.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d'appello, senza evidenziare effettivi vizi di legittimità.
- Ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., la valorizzazione di una precedente condanna per reato contro il patrimonio può legittimare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
- La sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuta quando il cumulo con precedenti condanne già beneficiare del medesimo istituto determina il superamento del limite di legge.
- La disponibilità di un bene di provenienza furtiva può essere desunta da elementi fattuali significativi, come il rinvenimento delle chiavi in un locale pertinenziale dell'abitazione dell'imputato, e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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