Cassazione Penale, Ordinanza n. 14881/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata nel merito la decisione di condanna già resa nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Il primo motivo contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo di specificità, perché sostanzialmente riproponeva le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma è stato ritenuto anch'esso inammissibile per difetto di specificità e comunque non sindacabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione non illogica. L'ultimo motivo chiedeva il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano escluso almeno uno dei presupposti richiesti dalla norma, con motivazione sufficiente.
Norme richiamate
indicato come reato contestato; il motivo che ne contestava gli elementi costitutivi è stato ritenuto generico e non specifico.
richiesto il requisito della specificità dei motivi di ricorso; la sua mancanza comporta inammissibilità quando le censure sono generiche o non correlate alla motivazione impugnata.
la concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il diniego è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o manifestamente illogico.
ai fini della sospensione condizionale il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi elencati, potendo valorizzare quelli ritenuti ostativi.
la causa di esclusione della punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il mancato riconoscimento è legittimo se manca anche solo uno dei presupposti.
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o meramente reiterativo delle doglianze già svolte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità può essere sia interna, per indeterminatezza delle ragioni di fatto o di diritto, sia esterna, quando la censura non si correlazioni alla motivazione della decisione impugnata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena, essendo espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto di motivazione o manifesta illogicità.
- Nel giudizio sulla sospensione condizionale il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti ostativi senza dover esaminare analiticamente tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza di uno solo dei presupposti rende legittimo il diniego.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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