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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11714/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era del tutto generico e non sorretto da alcuna concreta deduzione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta, in modo del tutto generico, la mancata applicazione del proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., senza specificare alcun elemento idoneo a sostenere l'evidenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha messo in discussione il contenuto nel merito, limitandosi a invocare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Il proscioglimento immediato può essere pronunciato solo quando ne ricorrano i presupposti evidenti; un motivo che lo invochi in modo generico, senza specifiche allegazioni, è inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente un richiamo apodittico alla norma.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare in modo meramente generico la mancata declaratoria di proscioglimento, senza dedurre elementi concreti idonei a evidenziare una causa immediata di non punibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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