Cassazione Penale, Sentenza n. 20620/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, nella qualità di ispettore del lavoro, è stato accusato del reato di tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità: avrebbe abusato della sua qualità e dei poteri minacciando ispezioni e conseguenze penali per indurre i dirigenti della società Acque Caltanissetta s.p.a. a pagare o promettere il pagamento di un compenso relativo a una consulenza prestata in data 2.12.2011. In Cassazione ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'induzione, sostenendo che la persona offesa è rimasta neutra e che la sentenza si fonda su valutazioni di verosimiglianza; (2) vizio di motivazione per non aver riconosciuto la desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. pen., poiché dopo il rifiuto avrebbe detto "allora faccia finta che io non abbia chiesto niente.. di questa cosa io non ne ho mai parlato" e quindi avrebbe abbandonato il proposito criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione puntuale, ricostruendo il nesso tra l'attività ispettiva svolta dall'imputato e le finalità personali di ottenere il pagamento, descrivendo l'abuso della qualifica pubblica, la ripetizione delle pressioni e la minaccia di segnalazione alla Procura come elementi indicativi dell'intento di induzione e della mancanza di desistenza volontaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56, comma 3, cod. pen.
La norma sulla desistenza volontaria richiede un effettivo e volontario abbandono del proposito criminoso; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non vi sia stata desistenza perché la condotta (compresi riferimenti a ulteriori azioni come la Procura) evidenziava volontà di persistere e pressione sui dirigenti, quindi il requisito soggettivo e oggettivo della desistenza non è stato soddisfatto.
art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 154 ter disp. att. cod. proc. p.
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; non incide sul merito, ma indica la modalità di esecuzione della pronuncia di Cassazione.
Massime di principio
- L'uso della funzione pubblica per collegare attività d'ufficio (ispezioni, minacce di sanzioni) a interessi personali può integrare il reato di induzione indebita anche se non si consegue il pagamento, purché emerga il nesso strumentale fra l'atto ufficiale e la richiesta di vantaggio.
- Per configurare la desistenza volontaria occorre un comportamento che dimostri l'abbandono reale e non equivoco del proposito criminoso; dichiarazioni verbali generiche possono non essere sufficienti se sono accompagnate da attività o minacce che mantengono la pressione sulla vittima.
- La valutazione del fatto e della prova in appello, se adeguatamente motivata, è difficilmente rivedibile in Cassazione: i censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria senza dimostrare vizi logico-giuridici della motivazione sono inammissibili.
- Nel caso di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, l'abuso della qualifica costituisce elemento aggravante e orienta l'interpretazione della condotta come induzione indebita quando la posizione di potere è strumentalizzata per vantaggi personali.
- Chi impugna una sentenza in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; contestazioni generiche sulla verità dei fatti o sulla verosimiglianza delle valutazioni non sono sufficiente motivo di riforma.
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