Cassazione Civile, Ordinanza n. 33545/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto di lavoro nel quale, a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda, il subingresso di una società nel rapporto non era stato ritenuto conforme all'art. 2112 c.c. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 30.793,95 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2019 - maggio 2020; l'opposizione del datore di lavoro era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello di Milano aveva respinto l'appello. In Cassazione la società ricorrente aveva proposto sei motivi, ma prima della decisione ha notificato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il lavoratore non ha accettato la rinuncia. La questione affrontata dalla Corte è quindi stata esclusivamente processuale: validità ed efficacia della rinuncia al ricorso per cassazione e regolazione delle spese in mancanza di accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., validamente notificata e sottoscritta da difensore munito di procura speciale. Ha affermato che nel giudizio di cassazione la rinuncia è atto unilaterale recettizio e non richiede l'accettazione della parte controricorrente per produrre effetti. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché non vi era accettazione della rinuncia, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società ricorrente, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari. Ha inoltre escluso la pronuncia sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per mancanza dei presupposti processuali.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve essere formulata in atto univocamente abdicativo e sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; se notificata ritualmente produce effetti estintivi del giudizio.
La rinuncia notificata è efficace anche senza accettazione della controparte; in mancanza di accettazione, il giudice dichiara l'estinzione e può regolare le spese secondo causalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel caso concreto la Corte ha escluso la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non ravvisandone i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio: per produrre l'effetto estintivo non richiede l'accettazione della parte controricorrente, essendo sufficiente la rituale notificazione alle parti costituite o ai rispettivi difensori.
- La validità della rinuncia presuppone che essa sia espressa in modo univoco e sia sottoscritta dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia.
- Se la rinuncia al ricorso non è accettata dalle altre parti, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
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