Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33514/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti private)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso per regolamento di competenza, il provvedimento del Presidente della Seconda Sezione della Corte d'appello di Lecce del 23 luglio 2020. Secondo il ricorrente, essendo l'istanza qualificabile come cautelare, avrebbe dovuto provvedere la Seconda Sezione nella sua ordinaria composizione e non la sezione feriale, alla quale invece era stata assegnata con fissazione dell'udienza davanti al collegio feriale. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del regolamento per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., osservando che il ricorso era strutturato in modo "assemblato", con riproduzione integrale degli atti e senza sommaria esposizione dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato che la questione non integrava una vera controversia di competenza, perché l'assegnazione alla sezione feriale attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso fosse carente del requisito di sommaria esposizione dei fatti, essendo redatto in forma meramente assemblativa degli atti; dall'altro, che la doglianza non riguardasse una questione di competenza in senso tecnico, ma soltanto l'allocazione interna dell'affare tra sezioni dello stesso ufficio. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per regolamento di competenza deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; tale requisito non è soddisfatto dalla mera riproduzione seriale e integrale degli atti processuali senza un'esposizione autonoma e sintetica della vicenda sostanziale e processuale.

  • art. 670 c.p.c.

    Richiamato come base del giudizio cautelare di sequestro giudiziario oggetto degli atti riprodotti nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito della sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. si applica anche al regolamento di competenza; non è sufficiente un ricorso compilato mediante assemblaggio cronologico degli atti di causa.
  • La riproduzione integrale e acritica degli atti processuali, se non accompagnata da una autonoma sintesi dei fatti rilevanti, rende inammissibile il ricorso per difetto di autosufficiente esposizione della vicenda.
  • Non ogni provvedimento organizzativo interno sull'assegnazione di un affare a una sezione dello stesso ufficio giudiziario integra una questione di competenza; occorre che vi sia un vero conflitto di competenza tra uffici o organi distinti.
  • In difetto di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.