Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14793/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità del procedimento per omessa traduzione in udienza, nonostante si trovasse in stato di detenzione per altra causa. Tale stato detentivo era documentato o comunque noto al giudice procedente e pertanto costituiva un impedimento legittimo alla comparizione che imponeva il rinvio e la traduzione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che lo stato detentivo del ricorrente al momento del dibattimento era comprovato dagli atti e noto al giudice, per cui la mancata traduzione e la prosecuzione del giudizio hanno determinato l'irregolare instaurazione del contraddittorio. Per tale motivo la sentenza di primo grado è stata annullata e la causa rinviata al Giudice di pace di Teramo per nuovo giudizio, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)

    La norma è stata la base normativa della contravvenzione contestata in primo grado: il ricorrente era stato ritenuto colpevole per inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno o altro documento di identificazione. La Cassazione non ha esaminato nel merito la valutazione di colpevolezza, perché ha annullato per nullità processuale.

  • art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la detenzione dell'imputato per altra causa, se documentata o nota al giudice, costituisce impedimento legittimo a comparire e impone il rinvio e la traduzione dell'imputato. La mancata osservanza di tale obbligo determina l'illegittimità della decisione per violazione del principio del contraddittorio e, se la decisione è di primo grado, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La norma è richiamata per spiegare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi della disposizione emergenziale; la Corte ne dà atto senza che ciò incida sulla statuizione di merito relativa alla nullità processuale.

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato per altra causa, se è documentata o nota al giudice, costituisce un impedimento legittimo alla sua comparizione e impone il differimento dell'udienza e la traduzione: procedere senza traduzione comporta nullità per violazione del contraddittorio.
  • Quando la violazione riguarda il diritto di difesa e il contraddittorio in un giudizio di primo grado, la Cassazione tende ad annullare la sentenza e a disporre il rinvio per nuovo giudizio (non sempre annullamento senza rinvio).
  • La verifica dello stato detentivo può essere effettuata dalla Corte anche d'ufficio, controllando gli atti processuali; se risulta che l'impedimento era noto al giudice, la nullità è rilevabile in cassazione.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve tempestivamente eccepire la mancata traduzione e chiedere il rinvio; se la traduzione non è avvenuta e il giudice procede, è concreta la possibilità di ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
  • La decisione di annullamento e rinvio può richiedere che il nuovo giudizio si svolga davanti a diversa persona fisica per garantire imparzialità procedurale e la regolare instaurazione del contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.