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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34924/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente formulata e accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., senza statuizione sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I coniugi avevano impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di inefficacia, nei confronti del creditore procedente, di un fondo patrimoniale da essi costituito su beni di loro proprietà esclusiva, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il ricorso era stato proposto con un unico motivo contro la decisione di merito, ma nelle more dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese; la parte resistente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma richiamata dalla sentenza di merito per dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti del creditore; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione per effetto della rinuncia al ricorso

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato ai fini della trattazione in camera di consiglio

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato ai fini della trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti

  • art. 380bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti

  • art. 391, co. 4, c.p.c.

    prevede la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di rinuncia accettata dalla controparte, senza statuizione sulle spese

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di impugnazione.
  • La rinuncia al ricorso deve provenire da soggetto munito dei necessari poteri e, se accettata dalla parte resistente, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se ciò risulta dalla disciplina applicabile e dalla regolazione data nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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