Cassazione Penale, Ordinanza n. 19748/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello a due anni di reclusione ed euro 3.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di colpevolezza, censurando la ricostruzione probatoria e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del merito. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo l'ingiustizia della pena e la mancata valorizzazione di elementi difensivi. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché entrambi i motivi erano generici e miravano a una nuova lettura delle prove e a un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata era già sorretta da motivazione analitica e congrua sia sulla responsabilità sia sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo contestava in realtà apprezzamenti di fatto e pretendeva una rivalutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare specifici travisamenti decisivi; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla responsabilità penale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non consentite in cassazione, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena era sufficiente e non illogica, valorizzando il notevole quantitativo di marijuana rinvenuto, il principio attivo e il numero di dosi ricavabili, oltre alla negativa personalità dell'imputato e ai precedenti penali. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente in lieve entità; la sentenza non ne discute il contenuto astratto, ma lo assume come titolo del reato contestato.
norma richiamata come parametro per valutare la congruità della pena, con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente assertivo: occorre indicare specifiche criticità della sentenza impugnata e, quando si denunci il travisamento della prova, individuare con precisione le emergenze processuali asseritamente travisate.
- Quando la sentenza di merito espone una motivazione analitica, congrua e non illogica sulla responsabilità e sulla pena, il ricorso che si limiti a riproporre le medesime doglianze di fatto è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo se la motivazione manchi, sia apparente o sia manifestamente illogica; non basta contrapporre una valutazione difensiva alternativa.
- Nella valutazione del trattamento sanzionatorio possono essere valorizzati, ai sensi dell'art. 133 c.p., sia la consistenza quantitativa della sostanza stupefacente e del principio attivo, sia la personalità negativa dell'imputato e i precedenti penali.
Come è indicizzato
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