Cassazione Penale, Sentenza n. 9482/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la liberazione condizionale. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettò l'istanza ritenendo insufficiente la certezza del "ravvedimento", basando principalmente il diniego sulla mancata riparazione del danno e sul percorso riparatorio non ritenuto idoneo a dimostrare una netta presa di distanza dalle scelte criminali, pur riconoscendo il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 16-nonies e i progressi trattamentali. Il difensore impugnò per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato l'ultimo comma dell'art. 176 c.p. e non aveva valutato unitariamente la personalità del condannato, la lunga collaborazione (dal 2008) e il reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. La Corte ha rilevato la violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha trattato come applicabile agli ex collaboratori la previsione dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p., mentre l'art. 16-nonies prevede che la liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori possa essere concessa esclusivamente sulla base della certezza del ravvedimento e indipendentemente dai limiti di pena di cui all'art. 176. La Corte ha inoltre precisato che, nel valutare il sicuro ravvedimento, il giudice deve considerare vari indici sintomatici (durata della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, attività lavorative/studio/sociali, progressi trattamentali) e non può assumere come determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie.
Norme richiamate
art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
Prevede che, nei confronti dei collaboratori di giustizia, il Tribunale di sorveglianza, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, adotti il provvedimento di concessione della liberazione condizionale "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale".
La Corte interpreta questa norma nel senso che per i collaboratori la liberazione condizionale può essere concessa esclusivamente sulla base della certezza del ravvedimento e che non si applica l'ultimo comma dell'art. 176 c.p. per precludere automaticamente il beneficio.
art. 176 codice penale (ultimo comma)
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato provi di essere nell'impossibilità di adempiere.
La Corte osserva che questa preclusione non può essere applicata in modo surrettizio ai collaboratori di giustizia regolati dall'art. 16-nonies; la mancata riparazione del danno può essere considerata ma non abbia di per sé valore determinante quando ricorra la certezza del ravvedimento.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la concessione della liberazione condizionale richiede la certezza del "ravvedimento" e va valutata principalmente sulla base di elementi sintomatici (durata e continuità della collaborazione, comportamento in esecuzione, progressi trattamentali, reinserimento sociale, rapporti con familiari e autorità giudiziarie).
- L'ultimo comma dell'art. 176 c.p., che subordina il beneficio all'adempimento delle obbligazioni civili, non può essere applicato automaticamente per escludere il beneficio ai collaboratori regolarmenti valutati ai sensi dell'art. 16-nonies; la mancata riparazione non deve essere l'unico o il decisivo elemento ostativo.
- Il giudice deve fornire una motivazione unitaria e bilanciata: la valutazione non può limitarsi al percorso riparatorio, ma deve integrare tutti gli indici di ravvedimento e il percorso rieducativo intrapreso durante l'esecuzione della pena.
- Se il Tribunale si concentra esclusivamente su aspetti risarcitori e trascura gli altri indicatori di ravvedimento, il provvedimento può essere annullato in Cassazione e rinviato per nuovo esame.
- In casi analoghi conviene documentare compiutamente tutti gli elementi sintomatici del ravvedimento (durata collaborazione, attività lavorative, studi, relazioni positive con il personale giudiziario, progressi trattamentali) e, se rilevante, offrire giustificazioni o prove circa l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili.
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