Cassazione Penale, Sentenza n. 20634/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'aveva dichiarata colpevole dei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.). I motivi principali del ricorso sono: (1) omessa e insufficiente motivazione circa il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria (art. 20-bis c.p. e riferimenti alla disciplina transitoria introdotta dalla riforma 'Cartabia' - d.lgs.150/2022), nonostante fosse stata depositata documentazione ISEE e fosse stata chiesta la sanzione sostitutiva nelle conclusioni in appello; si censura anche la mancata verifica delle condizioni ostative ex art. 59 l. 689/1981 e la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi ex art. 545-bis c.p.p.; (2) omesso esame della prescrizione del reato, che la difesa riteneva già intervenuta prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo (omessa motivazione sulla richiesta di pena sostitutiva) e ha annullato la sentenza impugnata solo in quella parte, rinviando per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Ancona perché si pronunci specificamente sulla applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva. La Corte ha invece dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo: ha accertato che i reati sono stati consumati nel novembre 2017 e nel gennaio 2018 e che la sentenza di primo grado del 30/9/2022 ha interrotto la prescrizione; pertanto i termini massimi di prescrizione matureranno nel 2025 e non sono intervenuti al momento della pronuncia. La dichiarazione di responsabilità resta definitiva (formazione progressiva del giudicato) e non è stata rimettona revisione.
Norme richiamate
Norma contestata relativa alla frode informatica; la Corte conferma che il fatto è stato commesso e la responsabilità accertata in modo definitivo.
Norma contestata relativa all'accesso abusivo a sistema informatico; la Corte conferma che il fatto è stato commesso e la responsabilità accertata in modo definitivo.
Norma che prevede la possibilità di applicare una pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva breve; la Corte ha ritenuto che la richiesta formulata dall'imputata dovesse essere esaminata dall'appello e che l'omessa pronuncia costituisce vizio che giustifica annullamento limitato e rinvio.
art. 56-quarter l. 689/1981 (introdotto da d.lgs.150/2022)
Riferimento alla disciplina sulle sanzioni sostitutive e conversione delle pene detentive brevi; la difesa aveva richiamato tale norma per sostenere la convertibilità della pena, e la Corte ha ritenuto necessaria la valutazione dell'applicabilità in sede di appello.
Norma che prevede condizioni ostative all'applicazione di sanzioni sostitutive; la difesa ha sostenuto che le condizioni ostative non ricorrevano, ma la Corte ha rilevato omissione motivazionale sull'esame di tale profilo.
Previsione del subprocedimento per la conversione della pena detentiva e dell'onere dell'imputato di richiederlo anche in appello; la Corte ricorda che nel rito cartolare l'imputato deve comunque chiedere il subprocedimento nell'atto di appello o nelle conclusioni scritte affinché il giudice sia tenuto a pronunciarsi.
artt. 545-bis, 597 comma 1 cod. proc. pen. e art. 95 d.lgs. 150/2022
Combinato disposto posto a fondamento del principio secondo cui, nelle more della disciplina transitoria, il giudice d'appello deve pronunciarsi sulla applicabilità delle pene sostitutive se l'imputato ha formulato la richiesta nei termini previsti.
«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto [...]»
Regola il calcolo del tempo necessario per la prescrizione; applicata dalla Corte per stabilire che la prescrizione non era ancora intervenuta.
«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere [...]»
Limita l'aumento del tempo da computare dopo le interruzioni della prescrizione; utilizzata per il calcolo dei termini residui.
Disciplina l'interruzione della prescrizione; la sentenza di primo grado ha interrotto la prescrizione, elemento considerato dalla Corte nel valutare l'inesistenza della prescrizione al momento della cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024 (Sarritzu) e altre pronunce citate
Precedenti della Corte di Cassazione ribadiscono il principio che il giudice d'appello deve pronunciarsi sulla richiesta di sanzioni sostitutive se tempestivamente sollevata; la sentenza richiama un orientamento consolidato.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016 (Serafino) e Sez. 4, n. 37348 del 28/6/2012
Precedenti che spiegano il principio della formazione progressiva del giudicato: l'accertamento definitivo della responsabilità non viene rimesso in discussione nel rinvio limitato alla fase sanzionatoria.
Massime di principio
- Se l'imputato chiede la conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria in appello (anche nel rito cartolare), il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi: l'omessa decisione su tale istanza costituisce motivo di annullamento limitato e rinvio.
- In appello il difensore deve formulare espressamente la domanda di subprocedimento ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. nell'atto di appello o nelle conclusioni scritte, e depositare documentazione (es. ISEE) che consenta la valutazione della concreta possibilità di conversione; il giudice può e deve utilizzare i poteri istruttori officiosi per accertare le condizioni economiche ove necessario.
- La pronuncia di annullamento limitata alla parte sanzionatoria non tocca l'accertamento definitivo della responsabilità: la formazione progressiva del giudicato impedisce il riesame della colpevolezza già divenuta definitiva, mentre restano riapribili questioni autonomamente valutabili come la sanzione o gli effetti civili.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto delle interruzioni (es. sentenza di primo grado) e dei limiti posti dagli artt. 157, 160 e 161 c.p.; una valutazione attenta delle date di consumazione del reato e delle interruzioni processuali è necessaria prima di concludere per l'estinzione per prescrizione.
- I precedenti della Corte di Cassazione consolidano il principio che, nelle more delle modifiche normative (disciplina transitoria), i giudici devono comunque esaminare le istanze di conversione delle pene se tempestivamente proposte, evitando rigetti meramente generici e motivati con richiami non direttamente collegati alla richiesta.
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