Cassazione Civile, Ordinanza n. 12712/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Tre proprietari confinanti avevano convenuto in giudizio una società costruttrice e altri soggetti, chiedendo l'accertamento dei confini e la condanna all'arretramento di alcuni manufatti realizzati lungo il confine (muri di contenimento, terrapieni e scala esterna), ritenuti in violazione delle norme sulle distanze, anche in tema di luci e vedute, oltre al risarcimento del danno. Successivamente era stata riunita un'altra causa relativa a un'unità immobiliare alienata dalla società a terzi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno proposto otto motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo sulla distanza del muro dal confine; 2) nullità della sentenza per asserita erronea rappresentazione del dato CTU sulla distanza del muro; 3) nullità per omesso esame del primo motivo di appello relativo alla qualificazione del muro di contenimento come fabbricato soggetto a distanze; 4) nullità per omesso esame del secondo motivo di appello relativo al regolamento regionale Umbria n. 9/2008; 5) violazione dell'art. 24 del regolamento regionale Umbria n. 9/2008 e 6) violazione degli artt. 873 e 878 c.c. e della normativa regionale, per avere la Corte d'appello ritenuto prevalente la disciplina regolamentare e escluso l'applicazione delle distanze codicistiche; 7) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle distanze dalle vedute; 8) omessa pronuncia sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, terzo e quarto motivo, ha accolto il quinto e il sesto, e ha dichiarato assorbiti il secondo, il settimo e l'ottavo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo; ha accolto il quinto e il sesto motivo; ha dichiarato assorbiti il secondo, il settimo e l'ottavo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione dell'accoglimento è che la disciplina delle distanze tra costruzioni nei rapporti fra privati appartiene alla competenza statale e i regolamenti regionali/attuativi non possono derogare alla nozione codicistica di costruzione se non entro limiti rigorosi e funzionali all'assetto urbanistico; il giudice di rinvio dovrà rivalutare la fattispecie attenendosi a tali principi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è deducibile solo quando riguardi un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non vale per questioni, allegazioni di parte o singole risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di ricorso non può essere assolto con generici rinvii per relationem ad atti di appello senza esplicarne il contenuto.
La censura di omessa pronuncia richiede una specifica e autosufficiente deduzione del motivo non esaminato; il generico richiamo ad atti precedenti non è sufficiente.
La doglianza di nullità per motivazione erronea sul dato tecnico non ha avuto rilievo decisivo, perché le censure accolte sono state quelle sulla disciplina delle distanze.
La nozione di costruzione è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, stabile e immobilizzata al suolo; il rinvio ai regolamenti locali consente solo di fissare distanze maggiori, non di alterare tale nozione.
Richiamato insieme all'art. 873 c.c. per escludere che la disciplina regionale potesse derogare in modo incompatibile al regime codicistico delle distanze.
D.M. n. 1444/1968
Richiamato quale parametro della disciplina delle distanze, non derogabile se non nei limiti consentiti.
Regolamento della Regione Umbria n. 9 del 2008
La disposizione regionale sui muri di contenimento non può derogare liberamente alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni; è necessaria la coerenza con strumenti urbanistici e con la funzionalità urbanistica.
Regolamento della Regione Umbria n. 2 del 2015
Richiamato come normativa regionale sopravvenuta, ma non idonea a sovvertire il principio della competenza statale in materia di distanze tra costruzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e controverso; non può essere fondato su mere allegazioni difensive, questioni giuridiche o singole risultanze istruttorie.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è ammissibile un motivo che si limiti a rinviare genericamente ad atti di appello senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicare con precisione le ragioni della censura.
- In tema di distanze legali, la nozione codicistica di costruzione è unitaria e comprende ogni opera non completamente interrata con caratteri di solidità e immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva.
- I regolamenti locali o regionali non possono modificare la nozione di costruzione rilevante ai fini delle distanze legali, potendo al più imporre distanze maggiori rispetto a quelle codicistiche, e solo entro limiti coerenti con la disciplina urbanistica.
- Le deroghe regionali alla disciplina statale delle distanze tra costruzioni sono ammissibili solo se inserite in strumenti urbanistici e giustificate da esigenze di assetto urbanistico complessivo e unitario del territorio.
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