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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12712/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Tre proprietari confinanti avevano convenuto in giudizio una società costruttrice e altri soggetti, chiedendo l'accertamento dei confini e la condanna all'arretramento di alcuni manufatti realizzati lungo il confine (muri di contenimento, terrapieni e scala esterna), ritenuti in violazione delle norme sulle distanze, anche in tema di luci e vedute, oltre al risarcimento del danno. Successivamente era stata riunita un'altra causa relativa a un'unità immobiliare alienata dalla società a terzi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno proposto otto motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo sulla distanza del muro dal confine; 2) nullità della sentenza per asserita erronea rappresentazione del dato CTU sulla distanza del muro; 3) nullità per omesso esame del primo motivo di appello relativo alla qualificazione del muro di contenimento come fabbricato soggetto a distanze; 4) nullità per omesso esame del secondo motivo di appello relativo al regolamento regionale Umbria n. 9/2008; 5) violazione dell'art. 24 del regolamento regionale Umbria n. 9/2008 e 6) violazione degli artt. 873 e 878 c.c. e della normativa regionale, per avere la Corte d'appello ritenuto prevalente la disciplina regolamentare e escluso l'applicazione delle distanze codicistiche; 7) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle distanze dalle vedute; 8) omessa pronuncia sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, terzo e quarto motivo, ha accolto il quinto e il sesto, e ha dichiarato assorbiti il secondo, il settimo e l'ottavo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo; ha accolto il quinto e il sesto motivo; ha dichiarato assorbiti il secondo, il settimo e l'ottavo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione dell'accoglimento è che la disciplina delle distanze tra costruzioni nei rapporti fra privati appartiene alla competenza statale e i regolamenti regionali/attuativi non possono derogare alla nozione codicistica di costruzione se non entro limiti rigorosi e funzionali all'assetto urbanistico; il giudice di rinvio dovrà rivalutare la fattispecie attenendosi a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è deducibile solo quando riguardi un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non vale per questioni, allegazioni di parte o singole risultanze istruttorie.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione dei motivi di ricorso non può essere assolto con generici rinvii per relationem ad atti di appello senza esplicarne il contenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede una specifica e autosufficiente deduzione del motivo non esaminato; il generico richiamo ad atti precedenti non è sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione erronea sul dato tecnico non ha avuto rilievo decisivo, perché le censure accolte sono state quelle sulla disciplina delle distanze.

  • art. 873 c.c.

    La nozione di costruzione è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, stabile e immobilizzata al suolo; il rinvio ai regolamenti locali consente solo di fissare distanze maggiori, non di alterare tale nozione.

  • art. 878 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 873 c.c. per escludere che la disciplina regionale potesse derogare in modo incompatibile al regime codicistico delle distanze.

  • D.M. n. 1444/1968

    Richiamato quale parametro della disciplina delle distanze, non derogabile se non nei limiti consentiti.

  • Regolamento della Regione Umbria n. 9 del 2008

    La disposizione regionale sui muri di contenimento non può derogare liberamente alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni; è necessaria la coerenza con strumenti urbanistici e con la funzionalità urbanistica.

  • Regolamento della Regione Umbria n. 2 del 2015

    Richiamato come normativa regionale sopravvenuta, ma non idonea a sovvertire il principio della competenza statale in materia di distanze tra costruzioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e controverso; non può essere fondato su mere allegazioni difensive, questioni giuridiche o singole risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è ammissibile un motivo che si limiti a rinviare genericamente ad atti di appello senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicare con precisione le ragioni della censura.
  • In tema di distanze legali, la nozione codicistica di costruzione è unitaria e comprende ogni opera non completamente interrata con caratteri di solidità e immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva.
  • I regolamenti locali o regionali non possono modificare la nozione di costruzione rilevante ai fini delle distanze legali, potendo al più imporre distanze maggiori rispetto a quelle codicistiche, e solo entro limiti coerenti con la disciplina urbanistica.
  • Le deroghe regionali alla disciplina statale delle distanze tra costruzioni sono ammissibili solo se inserite in strumenti urbanistici e giustificate da esigenze di assetto urbanistico complessivo e unitario del territorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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