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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31395/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato l'imputata per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (in relazione all'art. 79) per aver attestato falsamente le proprie condizioni reddituali in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso, proposto ex art. 568, comma 4-bis c.p.p., articolava due motivi: (1) denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, pur essendo il periodo d'imposta di riferimento il 2015 (domanda depositata il 15/12/2016), il Tribunale avrebbe fondato la responsabilità su accertamenti della Guardia di Finanza relativi al 2017; (2) deduceva violazione delle norme sull'accertamento probatorio e sulla valutazione dei risultati probatori, contestando la valutazione della documentazione e delle deposizioni riguardanti convivenza e componenti reddituali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'inammissibilità perché il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva infatti utilizzato gli accertamenti 2017 non come elemento isolato ma come prova che la situazione di convivenza e la condizione reddituale risalivano anche al periodo d'imposta 2015. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché si trattava di doglianze di fatto e di una critica alla valutazione probatoria non sindacabile in sede di legittimità. Si è inoltre richiamato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 si realizza per false indicazioni o omissioni relative a condizioni di reddito rilevanti per l'ammissione al patrocinio, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni, purché le falsità riguardino elementi rilevanti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 95

    Il delitto si configura per false indicazioni o omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito rilevanti per l'ammissione; la punibilità sussiste indipendentemente dall'effettiva esistenza delle condizioni di reddito, purché le false indicazioni attengano a elementi rilevanti.

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 79

    Norma richiamata in relazione alle procedure per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato; collegata all'art. 95 quale contesto normativo della dichiarazione contestata.

  • Codice di procedura penale - art. 568, comma 4-bis

    Prevede la facoltà della Procura generale di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di merito in determinate ipotesi; norma usata come base procedurale per il ricorso.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 3

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle questioni di fatto: le doglianze consistenti in ricostruzioni alternative dei fatti o in censure esclusivamente critiche della valutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1

    Norma procedurale utilizzata per l'enunciazione dei motivi del ricorso; impone modalità di indicazione delle censure.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a contestare la valutazione del fatto e delle prove senza svolgere un'analisi critica della motivazione impugnata (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • Un motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente sollevare un'aperta alternativa ricostruttiva dei fatti se non si mostra in che modo la motivazione sia illogica o contraddittoria rispetto a quella ratio.
  • Ai fini del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 rilevano le false indicazioni o le omissioni che riguardano le condizioni di reddito rilevanti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la punibilità sussiste anche se, a posteriori, le condizioni di reddito risultassero effettivamente sussistenti, purché la falsità riguardi elementi rilevanti per l'accesso al beneficio.
  • Accertamenti riferiti a periodi successivi possono essere utilizzati dal giudice se adeguatamente collegati e motivati per dimostrare che la situazione (es. convivenza o redditi) era la medesima nel periodo di riferimento della dichiarazione.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve strutturare i motivi in termini giuridici o di vizio logico-giuridico della motivazione, non come semplice rinnovazione della prova o ricostruzione alternativa dei fatti.

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