Sentenza del 30/11/2022 n. 5539 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Cause di valore inferiore ad euro 1.033,00 - Esenzione - Portata generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che l'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 ha natura generale e concerne tutti i provvedimenti giurisdizionali, indipendentemente dal grado del giudizio e dal giudice che ha emesso la decisione. Ne consegue che per le cause il cui valore non ecceda euro 1.033,00 non è dovuta l'imposta di registro (con riferimento anche agli aspetti ipotecari e catastali) qualunque sia il grado o l'organo giurisdizionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Chiarire se l'esenzione dall'imposta di registro per le cause il cui valore non ecceda euro 1.033,00 (art. 46 legge n. 374/1991) abbia carattere limitato o, invece, portata generale applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, qualunque sia il grado del giudizio e il giudice adito.
Norme richiamate
L'art. 46 riconosce l'esenzione dall'imposta di registro per le cause di valore non superiore a euro 1.033,00; la Corte interpreta tale norma in senso estensivo/di portata generale, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Cassazione
Giurisprudenza richiamata a supporto della interpretazione secondo cui l'esenzione è generale e non limitata a specifici gradi o tipi di provvedimento.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 si applica a qualsiasi provvedimento giurisdizionale quando il valore della causa non supera €1.033,00, a prescindere dal grado del giudizio e dal giudice.
- Il requisito rilevante è il valore della causa: se, secondo i criteri di quantificazione applicabili, il valore non eccede la soglia, non è dovuta l'imposta di registro (e le correlate imposte ipotecarie e catastali) sul provvedimento.
- Spetta alla parte che invoca l'esenzione dimostrare che il valore della causa rientra nella soglia di esenzione; in assenza di prove o con valore superiore, l'esenzione non trova applicazione.
- In situazioni con più provvedimenti o pluralità di domande, va verificato il valore complessivo o la corretta modalità di computo del valore della causa secondo i criteri normativi e giurisprudenziali vigenti.
- Prima di agire è opportuno controllare eventuali diverse previsioni o deroghe per specifici tipi di atti o tributi (es. imposte locali o adempimenti amministrativi) e, se necessario, produrre istanze/documentazione all'ufficio imposte competente per ottenere l'agevolazione.
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