Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49993/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che li aveva ritenuti responsabili del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato ai sensi dell'art. 474 c.p. i difensori hanno dedotto in cassazione (motivazione identica per tutti e tre) l'erroneità della valutazione circa la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), invocando l'applicazione della novella introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che estende il campo di applicazione di tale causa ai reati la cui pena minima edittale non supera i due anni (quindi anche la ricettazione), invocando il principio del favor rei e la retroattività della norma sostanziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, sebbene la riforma (d.lgs. n.150/2022) possa astrattamente estendere l'applicabilità dell'art. 131-bis e tale causa di non punibilità possa operare retroattivamente nei procedimenti pendenti (ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.), nel caso concreto i ricorrenti non avevano fornito una specifica e circostanziata indicazione dei presupposti fattuali che legittimassero l'applicazione della particolare tenuità. La Corte ha inoltre ricordato che il giudice d'appello può rilevare d'ufficio tale causa (art. 129 c.p.p.) ma solo se emergono elementi fattuali sufficienti e indicati nella motivazione. Qui la difesa si era limitata a affermazioni generiche, mentre la Corte di appello aveva motivato evidenziando il numero di capi contraffatti (100 paia di scarpe e 21 giubbini) e l'esclusione di talune ipotesi attenuanti; perciò la doglianza era priva di adeguata argomentazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione; nel caso concreto la fattispecie di ricettazione è stata ritenuta incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità dalla Corte d'appello, anche se, in astratto, la novella normativa ha esteso la possibilità di applicare l'art. 131-bis a reati la cui pena minima non supera i due anni, fra i quali rientra la ricettazione.

  • art. 474 cod. pen.

    citato come reato estinto per prescrizione

    Reato per il quale la Corte d'appello ha dichiarato il non doversi procedere in quanto estinto per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    Istituto di favore che può determinare la non punibilità per fatti di particolare tenuità; la riforma ha ampliato il novero dei reati potenzialmente ricompresi, ma la sua applicazione richiede accertamento concreto e motivato dei presupposti di fatto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    d.lgs. 10/10/2022 n.150 (cd. riforma Cartabia)

    Ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis ai reati per i quali la pena detentiva minima edittale non supera due anni; la Corte ha ritenuto che tale estensione, trattandosi di norma sostanziale di favore, possa trovare applicazione retroattiva nei procedimenti pendenti.

  • art. 2 comma 4 cod. pen.

    Principio secondo cui le norme penali sostanziali più favorevoli trovano applicazione retroattiva; la Corte lo usa per giustificare l'ipotetica retroattività dell'estensione dell'art. 131-bis.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, per determinate cause di proscioglimento, di declaratoria immediata in ogni stato e grado del processo; la giurisprudenza applica tale principio anche all'art. 131-bis, con la conseguenza che il giudice d'appello può rilevare d'ufficio la causa di non punibilità se i presupposti fattuali emergono chiaramente e sono indicati nella motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Norma relativa a circostanze attenuanti; la Corte d'appello ha valutato e riferito la questione attinente all'applicabilità di tale attenuante nel contesto dei fatti (numero e natura dei capi contraffatti).

Massime di principio

  • La novella che estende l'art. 131-bis c.p. può operare retroattivamente nei procedimenti pendenti quando costituisce norma sostanziale di favore (art. 2, comma 4 c.p.), ma l'astratta possibilità non basta: è necessario dimostrare in concreto i presupposti fattuali della tenuità.
  • Il giudice d'appello può rilevare d'ufficio la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma solo se nella motivazione emergono elementi fattuali chiari e sufficienti a fondare tale declaratoria; una deduzione generica del difensore non obbliga il giudice a prosciogliere.
  • In sede di impugnazione è fondamentale che la difesa fornisca dati specifici (valore degli oggetti, modalità dell'agire, numero di beni, grado di offensività) per sostenere la particolare tenuità: argomentazioni vaghe o affermazioni di principio espongono al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la Corte d'appello documenta elementi oggettivi che indicano una certa consistenza del fatto (es. numero rilevante di capi contraffatti), sarà difficile ottenere il riconoscimento della tenuità; la valutazione concreta prevale sul richiamo astratto alla norma di favore.
  • La presentazione di ricorsi in cassazione privi di adeguata motivazione può comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.