Cassazione Penale, Sentenza n. 2940/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare per tentata estorsione, sostenendo un travisamento della prova: il telefono sequestrato a casa sua non sarebbe il dispositivo dal quale erano state fatte le richieste estorsive alla vittima (Bardoni), quindi manca il collegamento diretto tra l'utenza sequestrata e la persona offesa; il difensore chiede che, escluso quell'elemento, venga annullata la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l'assenza del telefono specifico poiché il Tribunale del riesame aveva motivato la decisione anche sulla base di altri indizi (il riconoscimento della voce di Petriccione da parte dell'appuntato Caputo e di altri militari e la presenza di chat tra il ricorrente e il complice sul dispositivo sequestrato). La Corte ha richiamato il principio secondo cui chi lamenta l'inutilizzabilità di un elemento deve dimostrarne l'incidenza sulla 'prova di resistenza'; non risultando tale incidenza, il motivo è inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
Richiamato come modello strutturale per la motivazione del tribunale del riesame: la decisione deve indicare i presupposti di legge e motivare adeguatamente la gravità indiziaria
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Art. 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (comma 1-ter e 1-bis)
Ordinata la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla mancata rimessione in libertà
Giurisprudenza: Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Richiamata per il principio che la Corte di legittimità verifica se il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità degli indizi, controllando la congruenza della valutazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014
Richiamata per il principio secondo cui chi censura l'utilizzabilità di un elemento deve dimostrarne l'incidenza sulla prova complessiva; se l'eliminazione dell'elemento non altera il convincimento, il motivo è inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro misure cautelari, il ricorrente deve illustrare come l'eliminazione di un elemento probatorio incida sulla 'prova di resistenza'; mere contestazioni sulla utilizzabilità senza dimostrarne l'effetto sul convincimento complessivo sono inammissibili
- Il tribunale del riesame deve motivare in modo adeguato la gravità degli indizi; la Corte di Cassazione verifica la congruenza logica e giuridica di tale motivazione, non sostituendosi al giudice di merito ma controllandone la sufficienza
- Elementi indiziari diversi (es. riconoscimento della voce, conversazioni/chat con complici, riscontri investigativi) possono supplire all'assenza di un singolo elemento materiale e giustificare la conferma della misura cautelare
- Chi propone impugnazione deve documentare puntualmente quale sia il nesso causale tra la censura e l'esito cautelare; altrimenti si rischia non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.)
- In fase cautelare le valutazioni sono orientate alla probabilità qualificata di colpevolezza: per contrastarle il difensore deve proporre motivazioni e prove idonee a minare la coerenza e la resistenza degli indizi esaminati dal giudice
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