Cassazione Penale, Sentenza n. 20590/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, in appello, delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di Kores S.p.A. (versamento di €90.000 a Storebologna s.r.l.). Le censure denunciavano, tra l'altro, omissioni valutative sul rilievo probatorio delle dichiarazioni di testimoni (Massimiliano Cazzaniga e Massimiliano Samorì), errore nel negare a Fausto Colombo l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e nell'includere la somma di €90.000 nell'importo da risarcire per ottenere tale attenuante, nonché eccessività delle pene accessorie e mancata motivazione circa il ruolo concorrente di Beccafogli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Per Colombo: rigettati alcuni motivi ma accolto il motivo secondo (la Corte d'appello non poteva imputare al capo C il recupero della somma di €90.000 riferita al capo B; l'attenuante ex art. 62, comma 1, n.6 va valutata autonomamente rispetto ad altre fattispecie) con annullamento in parte della sentenza e rinvio per nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e della riconoscibilità dell'attenuante. Per Beccafogli: accolto il motivo principale per omessa valutazione delle dichiarazioni di Massimiliano Samorì che potevano escluderne il coinvolgimento; la sentenza impugnata è annullata nei confronti di Beccafogli e rinviata per nuovo giudizio. Nel complesso la Cassazione ha disposto parziale annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per i profili indicati.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n.6, cod. pen.
Prevede l'attenuante per la riparazione integrale del danno prima del giudizio; la Corte precisa che la riparazione non deve essere necessariamente spontanea ma deve essere integrale e effettuata prima del giudizio; la valutazione dell'attenuante è autonoma per ciascuna fattispecie di bancarotta
Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 216, 219, 223
Disciplinano le fattispecie di bancarotta (fra cui bancarotta patrimoniale e documentale), il cumulo/continuazione tra più reati fallimentari e le sanzioni accessorie; la Corte ricorda che, in presenza di pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimento, ciascuna mantiene autonomia ontologica e va valutata separatamente, sebbene poi si applichi il cumulo per la determinazione della pena
art. 216, ultimo comma, legge fall.
Riguarda l'irrogazione delle pene accessorie nei reati fallimentari; la Corte ordina la revisione delle pene accessorie alla luce della possibile riconoscibilità dell'attenuante per il capo C
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte sottolinea l'obbligo di motivare il concreto contributo del concorrente e di precisare la forma in cui si è manifestato il concorso
artt. 125, 192, 627 cod. proc. pen.
Principi sulla motivazione e sul controllo di legittimità: la Cassazione richiama l'obbligo per il giudice del rinvio di confrontarsi con le indicazioni della Corte di legittimità e di valutare le prove e le dichiarazioni segnalate
art. 133 e art. 62-bis cod. pen.
Rilevanti per la determinazione della pena e per le attenuanti generiche; la Corte osserva che il giudizio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio va riesaminato una volta valutata l'eventuale concedibilità dell'attenuante specifica
Massime di principio
- In reati fallimentari con più condotte riconducibili allo stesso fallimento, ciascuna condotta mantiene autonomia e l'attenuante per la riparazione deve essere valutata separatamente per ogni reato, pur sussistendo il cumulo sanzionatorio.
- La circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.6 (riparazione integrale prima del giudizio) richiede integrità e tempestività della riparazione; non è necessario che la riparazione sia 'spontanea' se è comunque volontaria e anteriore al giudizio.
- Il giudice di merito, in esecuzione di un rinvio della Cassazione, deve confrontarsi espressamente e motivatamente con le indicazioni e le prove che la Corte di legittimità ha ritenuto rilevanti; l'omesso esame può determinare annullamento e rinvio.
- Quando è contestato il concorso di più soggetti, il giudice deve indicare chiaramente in quale forma concreta si è manifestato il contributo di ciascuno (istigazione, determinazione, agevolazione, adesione), fornendo nesso di causalità con le attività altrui.
- Opposizioni o impedimenti da parte di terzi che rendano ineffettiva la restituzione possono incidere sulla valutazione dell'integralità del ristoro; l'esistenza di opposizioni deve essere valutata nella verifica del requisito richiesto per l'attenuante.
- Le pene accessorie devono essere riesaminate se cambia la valutazione delle circostanze attenuanti: la discrezionalità del giudice sulla quantificazione deve essere motivata e proporzionata al disvalore accertato.
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