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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A2A Trading aveva chiesto il rimborso di € 1.337.345,20 di accise pagate dal 2012 al 2014 per il gas fornito all’Azienda Ospedaliera di V., sostenendo che l’impiego ospedaliero rientrasse negli usi industriali agevolati dall’art. 26, comma 3, TUA. L’Ufficio negava il rimborso per il periodo anteriore all’istanza del consumatore finale, presentata il 17 novembre 2014, sostenendo che il beneficio potesse decorrere solo da tale data, quando erano stati documentati e verificati i requisiti. In Cassazione l’Ufficio ha denunciato violazione degli artt. 2, 14 e 26 TUA e dell’art. 4 del D.M. 12 luglio 1977; ha inoltre sostenuto che né l’overruling né la nota interpretativa dell’Ufficio potessero attribuire efficacia retroattiva all’agevolazione.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da A2A Trading e ha accolto l’unico motivo dell’Ufficio. Ha stabilito che il rimborso richiesto dal fornitore in conseguenza dell’agevolazione riconosciuta al consumatore finale decorre dalla data in cui quest’ultimo presenta la relativa domanda, non da una data precedente né dalla successiva data in cui l’Ufficio conclude la verifica. La CTR della Lombardia aveva errato nel riconoscere il rimborso per il periodo precedente all’istanza. La Corte ha quindi cassato la sentenza e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario di A2A Trading. Spese dei due gradi di merito compensate; A2A Trading è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 18.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    "Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole.... Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti".

    La Corte richiama la norma quale fondamento dell’aliquota agevolata per gli usi industriali e riconosce che l’agevolazione può riguardare anche il gas impiegato nelle aziende ospedaliere, secondo l’orientamento di legittimità applicato al caso. Il beneficio, tuttavia, decorre dalla domanda del consumatore finale che consente di documentare e verificare i presupposti.

  • Art. 14, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    La Corte distingue la richiesta di rimborso fondata su una condanna civile del consumatore finale, cui si riferisce questa disposizione, dalla fattispecie in esame, in cui il rimborso del fornitore consegue al riconoscimento dell’aliquota agevolata al consumatore. In quest’ultimo caso il fornitore può beneficiare del regime solo dalla stessa decorrenza riconosciuta al consumatore.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso originario.

Massime di principio

  • Quando un’aliquota agevolata sui prodotti energetici dipende dall’accertamento di requisiti del consumatore finale, il beneficio decorre dalla presentazione della domanda e della documentazione necessaria, non da un periodo anteriore.
  • Il ritardo dell’autorità nel verificare o riconoscere i requisiti non posticipa la decorrenza oltre la data della domanda; al contempo, l’agevolazione non può essere fatta retroagire a prima di tale data.
  • Se il fornitore chiede il rimborso perché l’agevolazione è stata riconosciuta al consumatore finale, il rimborso ha la stessa decorrenza del beneficio riconosciuto a quest’ultimo.
  • Il rimborso al fornitore non deve produrre una sovracompensazione: se il costo dell’accisa è già stato trasferito al consumatore e non risulta che il fornitore lo abbia restituito o debba restituirlo, un rimborso può comportare un arricchimento senza causa.

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