Cassazione Civile, Ordinanza n. 04906/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl processo di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso ritualmente depositata e accettata dalla controparte. Non è stata pronunciata condanna alle spese, per effetto dell'adesione della controricorrente alla rinuncia. La Corte ha altresì escluso che fosse dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le ipotesi di soccombenza in impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, articolando quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale è intervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente e dal difensore, con accettazione della controparte. Il fascicolo non consente di ricostruire i contenuti sostanziali dei quattro motivi originari, perché la decisione si concentra esclusivamente sull'effetto processuale della rinuncia. La controparte ha chiesto la compensazione integrale delle spese. La Corte ha verificato la ritualità dell'atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. e la sussistenza dell'adesione della controricorrente, ritenendo così estinto il processo di cassazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o solo dal difensore se munito di mandato speciale; se ritualmente depositata, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La condanna alle spese non va pronunciata quando alla rinuncia abbiano aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente rituale e depositata con i requisiti di legge, determina l'estinzione del processo anche indipendentemente dall'accettazione della parte intimata; l'accettazione rileva soprattutto ai fini delle spese.
- L'adesione della controparte alla rinuncia esclude la pronuncia di condanna alle spese del giudizio di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica fuori dai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non può essere esteso analogicamente alla rinuncia.
- Le disposizioni che introducono oneri processuali di tipo sanzionatorio o eccezionale sono di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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