Cassazione Penale, Sentenza n. 40424/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omissione della motivazione circa il nesso temporale tra l'insorgenza della pericolosità sociale (appartenenza alla cosca Alampi tra dicembre 2008 e settembre 2011) e l'acquisto della quota societaria contestata. Il difensore sosteneva che l'acquisto fosse stato effettuato con redditi acquisiti già nel 1998 (anni prima dell'appartenenza al sodalizio) e quindi non riconducibile a proventi illeciti collegati alla criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendo che il motivo dedotto non fosse consentito dalla legge sul sistema delle misure di prevenzione e che la corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'accertamento del collegamento tra l'acquisto della provvista e fondi della famiglia Alampi/ della cosca, richiamando elementi istruttori quali le intercettazioni e la documentazione patrimoniale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) art. 4, comma 1, lett. a) e b)
La corte territoriale ha ritenuto configurabile la pericolosità sociale di tipo qualificato connessa alla criminalità organizzata, applicando i criteri dell'art. 4 per inquadrare il ricorrente come socialmente pericoloso.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato come limite di ammissibilità del motivo in cassazione: il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge e nei limiti indicati dalla normativa speciale.
Norma richiamata nel contesto delle censure sulla motivazione del provvedimento; la magistratura di legittimità valuta se vi sia stata omissione o carenza motivazionale rilevante.
Richiamato come riferimento procedurale nelle censure sulla motivazione e sulla correttezza del procedimento di prevenzione.
d.lgs. 159/2011 artt. 10, comma 3 e 27
Indicano i limiti di deducibilità in sede di impugnazione delle misure di prevenzione e delimitano l'ambito di controllo della Cassazione sui provvedimenti delle corti d'appello.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorrente ha l'onere di indicare e documentare la legittima provenienza dei beni: mere affermazioni o la dimostrazione di una provvista solo episodica sono insufficienti.
- La valutazione circa il nesso temporale tra pericolosità sociale e acquisto di beni richiede un esame complessivo delle risultanze probatorie: intercettazioni, flussi finanziari e anomale sproporzioni reddituali possono legittimare la confisca anche se l'acquisto avviene in momenti non perfettamente coincidenti con l'appartenenza al sodalizio.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per specifiche violazioni di legge e per carenza o apparente motivazione quando questa, singolarmente considerata, avrebbe potuto determinare un esito opposto; non è un sindacato libero sulla valutazione di merito dei fatti.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è necessario produrre documentazione contabile e bancaria dettagliata, ricostruzioni cronologiche dei redditi, prove dirette dell'origine lecita delle somme e contestare nel merito la metodologia di valutazione del giudice (es. tabelle di perequazione), oltre a segnalarne eventuali errori fattuali o probatori.
- La corte di legittimità riconosce valore probatorio a elementi indiziari gravi e concordanti (es. intercettazioni che collegano la provvista a risorse della cosca) quando non vengano adeguatamente confutati dalla parte interessata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →