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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35128/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ambrosino impugnava la sentenza del 08/06/2018 che aveva confermato la condanna per rapina aggravata e porto abusivo di armi. I motivi principali erano: (i) nullità per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 601, comma 5 c.p.p., per mancato avviso al difensore di fiducia della data dell'udienza di appello (l'avviso era stato inviato all'avvocato che aveva rinunciato il 31/05/2012 mentre il nuovo difensore era stato nominato il 02/07/2016 e non era stato notificato); (ii) nullità e carenza motivazionale ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla mancata comunicazione del rinvio dell'udienza di primo grado e conseguente assenza del difensore; (iii) eccezione di prescrizione per la contravvenzione prevista dall'art. 699 c.p.; (iv) dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 628 co. 2 c.p. e 530 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di fissazione dell'udienza di secondo grado era stato erroneamente inviato ad un difensore che aveva rinunciato e non al difensore di fiducia nominato successivamente, sicché è stata constatata la violazione dell'art. 178 lett. c) in relazione all'art. 601, comma 5, c.p.p. Per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la regolare celebrazione del giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le altre doglianze, che non sono state decise nel merito.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia determina nullità quando il difensore notificato abbia rinunciato e quello effettivamente nominato non sia stato avvisato.

  • art. 601, comma 5, c.p.p.

    Regola gli avvisi di fissazione dell'udienza in appello; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza di tale disposizione abbia prodotto un vizio procedurale rilevante a tutela del diritto di difesa.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme sulle censure ammissibili in ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione carente); sono state invocate dal ricorrente ma sono risultate assorbite dalla decisione sulla nullità procedurale.

  • art. 157 c.p. e art. 699 c.p.

    L'art. 699 c.p. disciplina il porto abusivo di armi (contravvenzione contestata); il ricorrente ha dedotto la prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., ma la questione non è stata decisa in quanto assorbita dall'annullamento per vizio procedurale.

  • artt. 628 co. 2 c.p. e 530 c.p.p.

    Riferimenti utilizzati per criticare la motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina aggravata e sull'applicazione delle regole processuali, ma la Corte non è entrata nel merito dopo aver accolto il motivo procedurale.

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale per la trattazione dell'udienza in Cassazione nelle more delle disposizioni emergenziali; citazione di contesto processuale nella trattazione.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza deve essere indirizzata al difensore di fiducia effettivamente in carica; l'invio ad un difensore che ha rinunciato può determinare la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa.
  • È fondamentale che la nomina del nuovo difensore sia tempestivamente acquisita agli atti e che il difensore sia regolarmente informato delle udienze; l'onere probatorio sulla corretta notifica grava sulla cancelleria.
  • Quando viene riconosciuta una nullità processuale che incide sul diritto di difesa, le altre questioni sostanziali (es. prescrizione, motivazione) possono rimanere assorbite e saranno riaperte o rivalutate in sede di nuovo giudizio.
  • Le censure di motivazione o di valutazione della prova (art. 606 c.p.p.) possono essere irrilevanti se sussiste una nullità formale grave; tuttavia, se si vuole far valere questioni di merito è consigliabile sollevarle anche nella sede in cui si chiede la ripetizione del giudizio.
  • Se il pubblico ministero in sede di discussione di legittimità formula richieste alternative (es. declaratoria di estinzione per prescrizione), occorre verificare in sede di nuovo giudizio l'effettiva decorrenza dei termini e l'eventuale effetto sulla capacità di procedere.

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