Cassazione Civile, Ordinanza n. 24070/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Nel 1996 i ricorrenti citarono in giudizio più persone chiedendo la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di liquidazione di quote societarie o a qualsiasi altro titolo. Deducevano di essere stati soci, insieme ai convenuti, di una società di fatto denominata Hecos e che, nel giugno 1995, si fosse deciso di sciogliere il vincolo associativo senza però raggiungere un accordo sulle somme da liquidare. Il tribunale accolse parzialmente la domanda riconoscendo una somma per la quota di utili. In appello uno dei convenuti chiese di essere dichiarato estraneo al rapporto giuridico dedotto e, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa. La corte d’appello riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda nei confronti di tale convenuto per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale, ritenendo che la relativa prova gravasse sugli attori e che in atti vi fosse una mancanza assoluta di prova della qualità di socio del convenuto. I ricorrenti per cassazione lamentavano nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost., deducendo da un lato l’erronea applicazione del principio sull’onere della prova, poiché sarebbe spettato al convenuto dimostrare di non essere socio, e dall’altro la totale omissione di motivazione sulle loro argomentazioni e sulle prove testimoniali raccolte in primo grado, che avrebbero dimostrato la partecipazione del convenuto alla società di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla seconda censura. Ha ribadito che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e che, quindi, l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi grava sull’attore, salvo riconoscimento del convenuto o difese incompatibili con la negazione. Tuttavia ha rilevato che la corte territoriale aveva omesso del tutto di verificare e valutare le prove offerte dagli attori sulla legittimazione passiva del convenuto e già apprezzate dal primo giudice, così integrando un vizio di motivazione meramente apparente. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato per denunciare la mancanza o apparenza della motivazione
art. 111 Cost.
è richiamato a fondamento del requisito di motivazione della decisione
l’onere di provare i fatti costitutivi della titolarità del rapporto controverso grava sull’attore, salvo riconoscimento del convenuto o difese incompatibili
Massime di principio
- La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito: chi agisce deve allegare e provare i fatti che la integrano, salvo che la controparte la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione.
- Quando la sentenza di merito afferma l’assenza di prova su un punto decisivo ma non esamina le risultanze istruttorie specificamente dedotte e già valorizzate nel grado precedente, la motivazione è solo apparente e la decisione è affetta da vizio denunciabile in cassazione.
- L’omesso apprezzamento delle prove rilevanti sulla legittimazione o titolarità del rapporto, ove tali prove siano state introdotte in giudizio e siano potenzialmente decisive, impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
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