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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41122/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per più episodi di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.), articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta condanna per un fatto non a lei contestato (confusione tra il capo b. e il capo e. relativo a un immobile adibito a palestra imputato al coimputato Passanante); 2) violazione delle norme sull'istruttoria e carenza della motivazione circa l'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto la responsabilità della Moceri solo in quanto amministratrice senza spiegare la sua consapevolezza degli allacci abusivi e senza tener conto di elementi a suo favore (uso da terzi dei locali e abbandono dal 2007); 3) mancata motivazione sul momento consumativo e sulla prescrizione, poiché la difesa deduceva che i consumi si erano esauriti nel 2007 e dunque i reati sarebbero prescritti, mentre la verifica Enel risaliva al 10/11/2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura, rilevando che la Corte d'appello e il Tribunale avevano individuato correttamente le tre unità immobiliari per le quali la ricorrente era stata ritenuta responsabile (escludendo la palestra nonostante un'errata indicazione testuale nella sentenza). La sentenza d'appello aveva motivato l'attribuzione dell'elemento soggettivo richiamando, fra l'altro, la regolamentazione delle spese elettriche nel contratto di locazione (che dimostrava la conoscenza degli allacci abusivi). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità sul travisamento della prova; la Corte ha ricordato che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere ad ogni singola argomentazione difensiva purché confuti l'ossatura della difesa. Il terzo motivo (prescrizione) è stato giudicato infondato perché i giudici di merito hanno accertato che al 10/11/2015 gli immobili erano ancora serviti da captazione abusiva; la prescrizione decorre dall'ultima captazione in caso di consumazione protratta. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma che disciplina il delitto di furto; applicata per configurare il reato commesso mediante allaccio abusivo per la sottrazione di energia elettrica.

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 2

    Aggravante applicata al furto (es. se commesso in abitazione o con altre circostanze aggravanti); richiamata per la qualificazione della fattispecie contestata.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute generiche o infondate.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Principio secondo cui il giudice non può pronunciare su fatti non contestati: la Corte ha ritenuto che, nonostante un'errata indicazione testuale, la decisione di merito non abbia condannato la ricorrente per un fatto non contestato.

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Norma sulla motivazione della sentenza d'appello; richiamata nella censura difensiva, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e sufficiente.

  • Codice penale, artt. 42 e 43

    Principi sulla responsabilità penale e sulla forma del dolo/colpa: le norme sono richiamate nella contestazione relativa all'elemento soggettivo, che la Corte ha invece ritenuto adeguatamente comprovato dai giudici di merito.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato in relazione ai principi di responsabilità penale; la difesa ne ha evocato l'articolazione ma la Corte non ha condiviso la censura sull'insufficienza motivazionale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di rilevante colpa nell'impugnazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamato per giustificare la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale ai sensi delle disposizioni sopravvenute; non ha inciso sull'esito del ricorso.

  • Richiamo giurisprudenziale su decorrenza prescrizione (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta)

    Principio secondo cui il termine di prescrizione per furto continuato di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni; il Collegio ha applicato questo criterio per escludere la prescrizione.

  • Riferimenti alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino)

    Ricordato il principio che la sopravvenienza di una nuova causa di procedibilità non abolitiva non può prevalere sull'inammissibilità già dichiarata del ricorso e sul giudicato sostanziale formatosi.

Massime di principio

  • Un errore materiale o una errata indicazione testuale nella motivazione non determina automaticamente la nullità della decisione se dal corpo della motivazione risulta chiaramente quale fatto sia stato ritenuto accertato.
  • La Corte d'appello non è tenuta a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive: è sufficiente che confuti l'ossatura dello schema difensivo e indichi ragioni congrue per il rigetto del gravame.
  • Per i furti di energia realizzati con allaccio abusivo protratto nel tempo, la prescrizione decorre dall'ultima captazione: va pertanto provato il concreto termine dell'ultima captazione per sostenere la prescrizione.
  • Le censure generiche e prive di specificità sul travisamento della prova o sulla carenza motivazionale sono normalmente dichiarate inammissibili; la difesa deve indicare con precisione gli elementi travisati e il nesso probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese a carico del ricorrente quando ricorra colpa nell'impugnazione.
  • La sopravvenienza di norme che incidono sul regime di procedibilità non annulla automaticamente giudicati già formatisi quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile; occorre valutare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite in materia.

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