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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33212/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagata)

La controversia

Nei confronti di una società agricola e della sua amministratrice e legale rappresentante era stato disposto il sequestro preventivo, diretto e, in subordine, per equivalente, fino alla concorrenza di 562.171 euro, in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, riferito agli anni d'imposta dal 2020 al 2023, e di dichiarazione infedele, riferito agli anni d'imposta 2020 e 2021. Il fumus commissi delicti era stato ritenuto sussistente sulla base dei verbali della Guardia di finanza: quanto alla dichiarazione infedele, la società avrebbe fruito indebitamente del regime di determinazione catastale del reddito agricolo, rappresentando ricavi e attività non corrispondenti alla reale operatività; quanto alla dichiarazione fraudolenta, avrebbe utilizzato fatture relative a forniture di uva e vino mai materialmente eseguite, emesse da soggetti collegati da rapporti familiari, con acconti non restituiti e operazioni ammesse come non realmente effettuate. Il Tribunale del riesame aveva tuttavia escluso il periculum in mora, rilevando che la richiesta cautelare reale era stata proposta ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., per evitare la dispersione del profitto, ma che non erano state indicate ragioni specifiche di possibile modifica, dispersione o deterioramento dei beni. A tal fine aveva valorizzato la consistente e prevalentemente immobiliare consistenza patrimoniale della società e dell'indagata, nonché l'acquisto, poco prima della notifica del sequestro, di due complessi immobiliari di rilevante valore. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione degli artt. 321 c.p.p. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Ha sostenuto che il Tribunale avesse escluso il periculum valorizzando soltanto il dato quantitativo e statico del patrimonio, omettendo di motivare sul comportamento dell'obbligata quale elemento soggettivo del rischio di depauperamento, in contrasto con i principi delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che, in materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione sia totalmente mancante, apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione effettiva e non arbitraria, confrontandosi sia con il fumus sia con il rapporto tra l'entità del profitto confiscabile e la consistenza, natura e composizione del patrimonio dell'indagata e della società. La censura del Pubblico ministero mirava invece a ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali, comprese le transazioni tra i componenti della famiglia e il loro possibile rilievo depauperativo, operazione non consentita in sede di legittimità cautelare reale. La valutazione fattuale del Tribunale, secondo cui la significativa capienza patrimoniale e il recente incremento del patrimonio escludevano uno specifico pericolo di dispersione, è stata quindi ritenuta non censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    La norma è richiamata quale titolo del fumus del reato posto a fondamento del sequestro preventivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    La norma è richiamata quale titolo del fumus del reato relativo alle dichiarazioni fiscali degli anni d'imposta 2020 e 2021.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e, quando non possibile, confisca di beni di valore equivalente

    La disposizione è richiamata dal Pubblico ministero in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    sequestro preventivo finalizzato alla confisca

    Il sequestro richiesto esclusivamente ai sensi del comma 2 richiede la verifica del pericolo di dispersione del profitto confiscabile.

  • art. 325 c.p.p.

    ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro

    Il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio motivazionale rileva esclusivamente se la motivazione è del tutto mancante, apparente o radicalmente inidonea.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale

    È la disposizione invocata dal Pubblico ministero per denunciare la violazione degli artt. 321 c.p.p. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    La Corte chiarisce che, al di fuori dei casi di motivazione totalmente mancante o apparente, il controllo motivazionale previsto da tale disposizione non può essere utilmente dedotto contro le ordinanze cautelari reali.

  • art. 1, commi 1093-1095, L. n. 296/2006

    regime speciale di determinazione del reddito su base catastale

    La disciplina è richiamata per descrivere il regime fiscale agricolo che la società avrebbe utilizzato indebitamente.

  • D.M. n. 213/2007

    disciplina attuativa del regime di determinazione catastale del reddito agricolo

    Il decreto è richiamato insieme alla legge n. 296/2006 quale fonte del regime fiscale asseritamente fruito indebitamente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro preventivo, la violazione di legge comprende i vizi motivazionali radicali, ma non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione; il vizio è deducibile solo quando l'apparato argomentativo sia totalmente mancante, apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, il periculum in mora deve essere valutato attraverso il rapporto tra l'entità del profitto confiscabile e la consistenza, la natura e la composizione del patrimonio dell'obbligato, oltre che mediante gli elementi soggettivi riferibili al suo comportamento.
  • La significativa capienza patrimoniale rispetto al profitto confiscabile, soprattutto quando sia costituita prevalentemente da beni immobili o beni registrati e risulti ulteriormente incrementata, può escludere in concreto il pericolo di dispersione del profitto, purché il giudice esponga le ragioni della valutazione.
  • La contestazione della ponderazione tra consistenza patrimoniale, natura dei beni e condotte asseritamente depauperative, quando implichi una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice del riesame, attiene al merito ed è inammissibile in sede di legittimità cautelare reale.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaDichiarazione infedeleSequestroSequestro preventivo
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfisca

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