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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47512/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili di tentata estorsione, aggravata dall'essere stata commessa in concorso di più persone, e di lesioni con aggravante teleologica. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi: per Mannarino contestazione dell'insussistenza del nesso causale e dell'effettiva partecipazione (concorso morale) basata solo sulla presenza; per Caliò e Valsecchi censure sulla presunta modificazione dell'imputazione per errato richiamo normativo (riferimento a comma errato degli articoli sul reato estorsivo), sulla illegittima applicazione dell'aggravante teleologica senza esame dell'elemento soggettivo e sulla carenza motivazionale nella determinazione della pena e nella valutazione dei precedenti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati contestati ritenendo corretta la valutazione della Corte di merito secondo cui, dalle immagini e dagli elementi processuali, emergeva un'aggressione coordinata e la partecipazione di tutti come corpo organizzato: la presenza, l'attenzione verso la condotta degli altri e l'arrivo insieme sono stati ritenuti indici di rafforzamento reciproco del proposito criminoso, idonei a configurare concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. Il vizio di richiamo normativo (errato rinvio a articolo/comma) è stato qualificato come errore materiale con chiaro riferimento all'art. 628 comma 3 n.1 c.p.; la doglianza sulla qualificazione dell'aggravante teleologica è stata ritenuta priva di interesse in ragione delle statuizioni di merito; la motivazione sulla quantificazione della pena è stata ritenuta sufficiente nella forma adottata dal giudice di merito. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone si realizza anche quando il contributo del singolo si manifesta in forme diverse e atipiche (presenza che rafforza il proposito criminoso, adesione che agevola l'azione altrui): la presenza e il comportamento che rafforzano l'intento altrui possono integrare il concorso e non solo semplice connivenza

  • art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.

    Riconosciuta come la norma corretta di riferimento per l'aggravante contestata al reato di estorsione; l'errato rinvio formale ad altro comma/articolo è qualificato come errore materiale e non come modifica dell'imputazione

  • art. 629 comma 3 n. 1 cod. pen.

    Citato nel ricorso come richiamo errato; la Corte ha ritenuto trattarsi di un mero errore materiale di rinvio e non di una sostanziale modifica dell'imputazione

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena: la motivazione del giudice di merito sulla pena è adeguata se permette di comprendere l'uso dei criteri di cui all'art. 133; non è obbligatoria motivazione analitica quando la pena è compresa tra minimo e massimo edittale e il giudice indica la congruità

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di violazione per presunta modifica dell'imputazione; la Corte ha ritenuto la censura insostenibile per difetto di interesse e per errore materiale

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 521 dai ricorrenti nelle censure procedurali; la Corte ha escluso che vi sia stata una modifica dell'imputazione che richiedesse il relativo procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Norma processuale che ha regolato lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto per la fase di cassazione in ragione dell'emergenza, come esplicitato nella sentenza

Massime di principio

  • La mera presenza sul luogo del fatto, se inserita in un contesto di comportamento coordinato e rafforzativa del proposito criminoso altrui, può integrare il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p.; il giudice deve però motivare quale forma concreta di partecipazione si è verificata
  • Errori materiali di rinvio normativo nell'imputazione (citazione di comma o articolo errato) non configurano necessariamente una modifica sostanziale dell'imputazione se dal contesto emerge chiaramente la fattispecie di reato contestata
  • L'aggravante teleologica richiede valutazione dell'elemento soggettivo; tuttavia, se la valutazione di merito esclude o assorbe elementi (es. rissa), la questione può risultare priva di interesse in sede di cassazione
  • La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata quando il giudice di merito documenta, anche sinteticamente, l'uso dei criteri dell'art. 133 c.p. e la pena è commisurata entro i limiti edittali; richieste analisi molto dettagliate sono necessarie solo se la pena è significativamente superiore alla media edittale
  • Censure generiche o prive di specificità sulla sussistenza dell'elemento soggettivo o sulla causalità rischiano l'inammissibilità: in cassazione è necessaria una contestazione che superi la soglia di specificità e che mostri interesse e rilevanza

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