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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19572/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. I due motivi deducevano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'affermazione di responsabilità per i delitti di ricettazione e truffa. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà mere doglianze in punto di fatto, già prospettate in appello e già disattese dalla Corte territoriale, e che non contenevano una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto non specifico, solo apparente e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice oggetto di censura, senza rimettere in discussione una specifica questione di diritto; le doglianze sono state reputate di merito e non specifiche

  • art. 640 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice oggetto di censura; la Corte ha escluso la specificità del motivo che ne contestava l'applicazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una pedissequa riproposizione di motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione proporre doglianze che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il motivo di ricorso deve assolvere la funzione tipica di critica argomentata della decisione impugnata; in mancanza di specificità, il ricorso è soltanto apparente e va dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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