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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41096/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Dalla memoria difensiva emergono due motivi nuovi: contestazione della mancata esclusione della recidiva, censura dell'aumento di pena in misura superiore alla metà per la recidiva reiterata non specifica e deduzione della conseguente sopravvenuta prescrizione del reato, con richiesta di ammissibilità del ricorso e assegnazione ad altra sezione. L'ordinanza rileva che il primo motivo di ricorso riproduce in modo sostanzialmente sovrapponibile censure già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata, sia sul giudizio di responsabilità sia sulla recidiva. Quanto a quest'ultima, la Corte d'appello aveva ritenuto la recidiva reiterata sulla base di numerose sentenze risultanti dal casellario giudiziale; le deduzioni difensive relative a due sole condanne estinte per esito positivo dell'affidamento in prova sono state ritenute irrilevanti. Il ricorrente ha inoltre sostenuto, tramite motivi nuovi, che l'erronea applicazione della recidiva avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio e sulla decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo principale fosse meramente riproduttivo di censure già disattese con motivazione corretta e che, in particolare, la recidiva reiterata fosse legittimamente applicata perché, al momento del reato, l'imputato risultava gravato da più sentenze definitive per reati precedenti, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi, in ragione del vincolo di connessione tra gli stessi, con conseguente impossibilità di sanare il vizio. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si estende anche ai motivi nuovi, che non possono sanare il vizio radicale del ricorso originario.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva reiterata può essere applicata quando, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti già gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, purché vi sia adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata non specifica è applicabile se, al momento del fatto, l'imputato risulta già destinatario di più sentenze definitive per reati precedenti, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice.
  • Ai fini della recidiva, sono irrilevanti le condanne per le quali il reato sia estinto per esito positivo dell'affidamento in prova, ove permangano ulteriori precedenti definitivi idonei a fondare il giudizio di maggiore pericolosità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e corretta è inammissibile.
  • L'inammissibilità dei motivi originari si propaga ai motivi nuovi, quando questi siano logicamente e funzionalmente connessi ai primi, e non può essere sanata dalla loro proposizione successiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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