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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31015/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputata alla pena di euro 10.000 di multa per la contravvenzione di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal comune, ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, emesso dal Questore di Milano. In cassazione la difesa ha dedotto due censure processuali: (1) violazione degli artt. 369 e 369-bis c.p.p., sostenendo che il decreto di citazione non sarebbe stato notificato per l'udienza del 24 maggio 2023 e che il verbale dell'udienza del 11 giugno 2023 sarebbe illeggibile; (2) violazione dell'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, per il mancato rispetto del termine a comparire di trenta giorni in vista dell'udienza del 26 novembre 2024, con conseguente pretesa nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, qualificando le nullità eccepite come nullità a regime intermedio, sanate ex art. 182, comma 2, c.p.p. perché non eccepite nei termini e perché all'udienza del 26 novembre 2024 non risultava alcuna contestazione sulla ritualità delle notifiche da parte del difensore presente, né era stato dedotto un impedimento a comparire del difensore di fiducia. È stato inoltre affermato che tali nullità non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata dal Giudice di pace per la violazione dell'ordine di allontanamento dal comune, disponendo altresì la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e dei principi richiamati dalla Corte costituzionale sulla colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal comune emesso dal Questore.

  • artt. 369 e 369-bis c.p.p.

    richiamati dalla difesa per contestare la regolarità della citazione/notifica e del relativo avviso, ma ritenuti non decisivi perché le nullità prospettate erano a regime intermedio e comunque sanate.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000

    invocato per sostenere la violazione del termine a comparire di trenta giorni davanti al giudice di pace; la Corte ha escluso che la violazione determinasse nullità assoluta.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per qualificare la nullità come assoluta; la Corte ha invece escluso tale regime, ricondotto alla nullità intermedia.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    applicato per ritenere sanate le nullità eccepite, poiché non sollevate tempestivamente all'udienza utile dal difensore presente.

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per ribadire che la nullità da omesso rispetto del termine a comparire va eccepita nei termini previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La violazione del termine a comparire nel procedimento davanti al giudice di pace non integra, di per sé, una nullità assoluta, ma una nullità a regime intermedio, soggetta a sanatoria se non tempestivamente eccepita.
  • Le nullità relative alla ritualità delle notifiche o alla citazione non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione quando non siano state sollevate all'udienza utile dal difensore presente.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, è sufficiente che i motivi siano manifestamente infondati, specie quando la censura si fondi su una erronea qualificazione del regime della nullità.
  • La mancata contestazione della regolarità delle notifiche nel corso dell'udienza e l'assenza di deduzione di un impedimento a comparire del difensore possono determinare la sanatoria della nullità processuale.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa della parte, il giudice di legittimità deve condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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