Cassazione Penale, Sentenza n. 16166/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pagano era stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord per contrabbando di tabacchi (detenzione di 22.035 pacchetti, 440.700 grammi convenzionali) ai sensi degli artt. 291-bis, comma 1, e 296 d.P.R. n. 43/1973; la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 26/05/2025, confermò la condanna a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione escludendo tuttavia la sanzione pecuniaria alla luce dell'art. 84 d.lgs. n. 141/2024. Pagano ricorse in Cassazione con due motivi: (1) censura della motivazione ritenuta illogica e contraddittoria nella determinazione della pena (uso del massimo edittale nonostante il rigetto della particolare tenuità), e (2) omissione di valutazione della richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 53 l. 689/1981, richiesta che sarebbe divenuta ammissibile a seguito della modifica dei limiti di pena introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la conferma della pena detentiva richiamando la gravità del fatto (quantitativo rilevante, organizzazione del magazzino, investimento economico, collegamenti con soggetti dediti allo smaltimento). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la modifica normativa operata dal d.lgs. n. 150/2022 (più favorevole) ha ampliato i limiti per la sostituzione delle pene detentive previsti dall'art. 53 l. 689/1981, pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare la richiesta di sostituzione formulata in appello. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva (nuovo esame da altra sezione della stessa Corte d'appello sulla base della disciplina più favorevole); nel resto il ricorso è stato respinto e l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43 del 1973, artt. 291-bis, comma 1, e 296
Norme che disciplinano il reato di contrabbando di tabacchi e le relative sanzioni: l'imputazione riguardava la detenzione di ingenti quantitativi di sigarette sottratte ai diritti di confine.
art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024
Norma richiamata dalla Corte d'appello per escludere la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado; applicata per adeguare il trattamento sanzionatorio alla disciplina più recente.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello l'ha esclusa valutando la consistente entità del fatto e l'organizzazione della condotta.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze personali, gravità, recidiva, ecc.); la Cassazione richiede motivazione specifica quando la pena è prossima al massimo edittale, ma ha ritenuto adeguata la motivazione di merito nel caso concreto.
Prevede la possibilità di sostituire pene detentive brevi con sanzioni alternative entro determinati limiti di pena; la richiesta di sostituzione avanzata in appello doveva essere valutata alla luce della modifica normativa intervenuta in senso favorevole.
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 71, comma 1, lett. a)
Ha ampliato i limiti di pena per l'applicazione delle sostituzioni previste dall'art. 53 l. 689/1981; la modifica è stata considerata di natura sostanziale e più favorevole, dovendo essere applicata al caso in cui interviene prima della pronuncia impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione (manifestamente illogica o contraddittoria), sulla base della quale il ricorrente ha dedotto la prima censura.
Massime di principio
- Se, tra il giudizio di merito e la decisione d'appello, interviene una norma sostanziale più favorevole al reo (es. ampliamento dei limiti per misure sostitutive), il giudice d'appello deve esaminare le richieste difensive rese ora ammissibili; l'omissione determina annullamento limitato su quel punto.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione non sostituisce valutazioni di merito se la motivazione è logica e adeguata, ma richiede motivazione dettagliata quando la pena è prossima al massimo edittale richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e la determinazione della misura della pena sono valutazioni distinte: fatti che escludono la tenuità non impediscono automaticamente l'applicazione di una pena elevata se sussistono elementi di gravità e di professionalità/organizzazione del reato.
- Difensori devono formulare espressamente, e aggiornarle se necessario, le richieste alternative (es. sostituzione della pena) in appello quando intervenissero novità legislative favorevoli tra il primo grado e la sentenza impugnata.
- Il pubblico ministero può chiedere annullamenti limitati al trattamento sanzionatorio quando la statuizione sulla responsabilità è comunque adeguatamente motivata e sostenibile.
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