Cassazione Civile, Ordinanza n. 31541/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, con autorizzazione al trattenimento fino all'esecuzione e comunque non oltre 24 ore, emesso in esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Con l'unico motivo ha dedotto la nullità del decreto per motivazione inesistente o meramente apparente: il giudice di pace avrebbe convalidato il provvedimento limitandosi a formule generiche della modulistica, senza confrontarsi con le plurime ragioni di invalidità eccepite e senza esporre l'iter argomentativo riferito alla concreta situazione. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la motivazione del decreto di convalida si risolveva in affermazioni generiche sui presupposti normativi, sulla ritualità delle notifiche, sull'assenza di forza maggiore e di motivi ostativi all'espulsione, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito né confrontarsi con i fatti specifici e le questioni sollevate dal ricorrente. Ha quindi cassato il decreto impugnato senza rinvio. Quanto alle spese, ha escluso la loro regolazione nei confronti dell'Amministrazione statale, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e affermando che la liquidazione del compenso e delle spese del difensore spetta al giudice del procedimento secondo gli artt. 82 e 83 t.u. spese di giustizia, mentre la condanna ex art. 133 non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa dei presupposti dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento; la loro mera evocazione non basta però a integrare una motivazione idonea se non collegata ai fatti concreti.
Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati dal giudice del procedimento su istanza dell'interessato.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
Nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore va effettuata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale; la norma opera solo nei casi in cui la parte soccombente non ammessa al patrocinio debba rifondere lo Stato.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dei provvedimenti di espulsione e accompagnamento alla frontiera, il decreto del giudice deve contenere una motivazione effettiva e specifica, idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito e il concreto vaglio delle contestazioni mosse dall'interessato.
- La motivazione meramente apparente, affidata a formule stereotipate o alla riproduzione di schemi di modulistica, integra nullità del provvedimento quando non consenta di comprendere le ragioni della decisione in relazione al caso concreto.
- La legittimità della convalida non può essere affermata in modo apodittico mediante il solo richiamo ai presupposti legali dell'espulsione o dell'accompagnamento, occorrendo il confronto con gli specifici fatti e con le eccezioni dedotte dalla parte interessata.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando la parte ammessa al beneficio sia vittoriosa contro una pubblica amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore non segue la regola della condanna alle spese in favore dello Stato, ma deve avvenire secondo la speciale procedura prevista dagli artt. 82 e 83 del testo unico spese di giustizia.
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