Cassazione Civile, Sentenza n. 18705/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha presentato un atto di aggiornamento (DOCFA) per l'immobile censito in Prato ai sensi degli artt. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015 chiedendo la rideterminazione della rendita catastale (da €6.878,00 a €3.744,00). L'Agenzia delle Entrate ha invece notificato un avviso di accertamento fissando la rendita in €7.140,28. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente è stato respinto. In cassazione la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, commi 21-22, legge n. 208/2015 (in relazione ai precedenti criteri di stima e all'art. 17 r.d.l. n. 652/1939), sostenendo che la nuova disciplina consente un più ampio aggiornamento della rendita e non implichi un principio di immodificabilità della rendita stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015 autorizzano l'atto di aggiornamento catastale solo per adeguare la rendita ai nuovi criteri di stima introdotti dal comma 21, ossia principalmente per escludere dalla stima catastale macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo. La Corte ha confermato il principio secondo cui l'onere di indicare i componenti produttivi da scorporare grava sul contribuente che propone la nuova DOCFA; non è ammessa una revisione generalizzata della rendita senza specifica dimostrazione degli impianti da escludere e della loro precedente valutazione nella rendita. Perciò l'avviso dell'Agenzia, che ha ripristinato la rendita antecedente alla DOCFA, non è stato annullato. Sono state altresì condannate le spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
legge n. 208/2015, art. 1 commi 21 e 22
il comma 21 dispone la determinazione della rendita catastale per immobili dei gruppi D ed E tramite stima diretta con esclusione dalla stima di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti; il comma 22 consente agli intestatari di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita nel rispetto dei criteri del comma 21
La Corte interpreta questi commi nel senso che l'atto di aggiornamento (DOCFA) è ammesso esclusivamente per adeguare la rendita ai nuovi criteri (in particolare per scorporare componenti impiantistiche non più oggetto di stima) e non per ottenere una revisione generale della rendita senza specifiche indicazioni sugli elementi da escludere
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701 (regolamento DOCFA), art. 4
Il regolamento disciplina la procedura con cui presentare l'atto di aggiornamento catastale; la Corte richiama il regolamento come strumento procedurale per l'attuazione del comma 22
r.d.l. n. 652/1939, artt. 10 e 17
Richiamate a titolo sistematico e storico: la normativa precedente già prevedeva la stima diretta per opifici e immobili speciali; la Corte usa tali norme per interpretare la natura e i limiti della stima diretta e la non generalizzabile modificabilità della rendita
Circolare 2/E del Ministero delle Finanze del 1/02/2016
La circolare chiarisce che l'aggiornamento introdotto dalla legge 208/2015 persegue l'uniformità dei riferimenti estimativi tra unità già iscritte e nuove dichiarazioni, ossia mira a adeguare la rendita ai nuovi criteri (incluso lo scorporo degli impianti)
Circolare 6T del 2012
Richiamata come riferimento ai criteri di stima precedenti alla legge 208/2015; nella vicenda la Corte ricorda che la nuova legge modifica parzialmente tali criteri in ordine all'esclusione degli impianti
Cass. Sez. 5, n. 17045 del 20/06/2024
Precedente della stessa Corte che afferma che, in caso di nuova dichiarazione DOCFA, incombe sul contribuente l'onere di indicare i componenti produttivi da non ricomprendere nella nuova rideterminazione se originariamente erano inclusi
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata relativamente agli effetti sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'applicabilità dell'ulteriore importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- L'atto di aggiornamento ai sensi dell'art. 1, comma 22, legge n. 208/2015 è finalizzato esclusivamente ad adeguare la rendita ai criteri del comma 21: in pratica è mirato soprattutto allo scorporo di macchinari, congegni, attrezzature e impianti non più soggetti a stima catastale.
- Il contribuente che presenta una DOCFA per rideterminare la rendita ha l'onere di indicare e dimostrare quali componenti impiantistiche devono essere esclusi dalla nuova stima; senza tale indicazione la richiesta di revisione è insufficiente.
- Non è ammessa una rivisitazione generalizzata della rendita territoriale senza prova che gli impianti fossero stati effettivamente considerati nella precedente attribuzione della rendita.
- Se l'Amministrazione riporta la rendita alla situazione anteriore alla DOCFA, tale provvedimento non è necessariamente annullabile per il solo fatto che la DOCFA era stata presentata: occorre che il contribuente abbia tempestivamente e adeguatamente censurato eventuali illegittimità procedurali.
- Prassi consigliata per situazioni simili: nella DOCFA documentare dettagliatamente gli impianti da scorporare, fornire prove della loro inclusione nella rendita originaria (se rilevante) e predisporre perizia tecnica chiara; in caso di accertamento amministrativo, contestare con precisazioni puntuali e prove tecniche l'accertamento stesso.
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