Cassazione Civile, Ordinanza n. 25452/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un decreto della Corte d'appello che, decidendo sull'opposizione proposta dal Ministero della giustizia in materia di equa riparazione per irragionevole durata di un processo presupposto, aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo, liquidando una somma inferiore e compensando in parte le spese. In cassazione la parte privata ha proposto ricorso principale, mentre il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale. Con il primo motivo incidentale il Ministero ha dedotto, da un lato, la tardività della domanda ex artt. 3 e 4 della legge n. 89/2001, in ragione del tempo trascorso tra la definizione del giudizio presupposto, l'esecuzione e il giudizio di ottemperanza; dall'altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto alla domanda indennitaria riferita al giudizio di ottemperanza, assumendo che il soggetto passivamente legittimato fosse il Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte ha ritenuto infondata la censura di tardività, ma fondata quella relativa alla legittimazione passiva, osservando che, quando il pregiudizio da durata irragionevole deriva da procedimenti diversi ma collegati, la domanda deve essere proposta nei confronti di entrambe le amministrazioni interessate e il giudice deve accertare separatamente il ritardo imputabile a ciascuna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la seconda parte del primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale, ha cassato il provvedimento impugnato nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al principio secondo cui, in presenza di diversi procedimenti collegati e di soggetti passivamente legittimati distinti, occorre evocare in giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e determinare separatamente il quantum dovuto in relazione ai ritardi ascrivibili ai rispettivi plessi giurisdizionali.
Norme richiamate
termine di decadenza per la proposizione del ricorso
il termine decorre, quando dopo il processo di cognizione siano stati esperiti prima l'esecuzione e poi l'ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo procedimento instaurato, cioè dalla definitività della pronuncia di ottemperanza.
individua, per i diversi procedimenti rilevanti ai fini dell'equa riparazione, i soggetti passivamente legittimati in relazione alla durata irragionevole.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale della censura proposta con il ricorso incidentale.
art. 4 L. n. 260/1958
in caso di erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro, il giudice deve fissare un termine per il rinnovo della notificazione e la corretta instaurazione del contraddittorio, a pena di nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata, se dopo il giudizio di cognizione vengono esperiti successivamente un'esecuzione e un giudizio di ottemperanza, la decadenza per proporre la domanda decorre dalla definizione dell'ultimo di tali procedimenti, e non dalla conclusione del primo giudizio presupposto.
- Quando il pregiudizio lamentato deriva dalla durata irragionevole di procedimenti diversi ma collegati, aventi amministrazioni passivamente legittimate differenti, il ricorrente deve convenire in giudizio tutti i soggetti pubblici potenzialmente responsabili, senza potersi applicare una regola di prevalenza tra tipi di giudizio.
- In presenza di un'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro, il giudice deve disporre il rinnovo della notificazione e la corretta instaurazione del contraddittorio; la mancata applicazione di tale meccanismo comporta nullità della sentenza di primo grado.
- Se la domanda di equa riparazione concerne più fasi procedimentali riconducibili a plessi giurisdizionali distinti, il giudice deve quantificare separatamente l'indennizzo imputabile a ciascuna amministrazione, in base al ritardo riferibile a ciascun procedimento.
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