Ordinanza n. 158/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Teramo prot. n. -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in data 29.04.2026, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio del passaporto ordinario presentata in data 22.11.2024; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. -OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Teramo di rilascio del passaporto ordinario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Teramo che ha respinto l'istanza di rilascio del passaporto ordinario, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti e della comunicazione dei motivi ostativi. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che è pacifico che la ricorrente debba ancora espiare la pena della multa derivante da pregresse condanne e che non risulta rilasciato dal giudice dell'esecuzione penale alcun nulla osta al rilascio del passaporto. È stato inoltre dedotto un pregiudizio connesso alla necessità di cure mediche all'estero, ma tale necessità non è stata dimostrata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia, sotto altro profilo, del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto applicabile l'art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, che impedisce il rilascio del passaporto a chi debba soddisfare una multa o un'ammenda, salvo il nulla osta dell'autorità incaricata dell'esecuzione della sentenza; nella fattispecie, la multa non risultava estinta e mancava il nulla osta. Quanto al periculum, il pregiudizio allegato non è stato ritenuto adeguatamente provato, poiché non risultava dimostrata la necessità di utilizzare il passaporto per cure mediche all'estero e la ricorrente risultava seguita e curata presso strutture riconducibili al servizio sanitario regionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 3, lett. d), l. 1185/1967
non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’Autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza
Il mancato pagamento della multa costituisce causa ostativa al rilascio del passaporto, salvo che l'autorità competente per l'esecuzione della sentenza rilasci il nulla osta.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alla parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rilascio del passaporto appare assistito da fumus contrario quando il richiedente debba ancora soddisfare una multa o un'ammenda e non abbia ottenuto il nulla osta dell'autorità competente per l'esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 3, lett. d), l. 1185/1967.
- La mera allegazione della necessità di recarsi all'estero per cure mediche non dimostra il periculum in mora se non è supportata da elementi concreti che attestino l'indispensabilità delle cure estere, soprattutto quando l'interessato risulti già seguito da strutture sanitarie pubbliche o regionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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