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Sentenza

Sentenza n. 976/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 4714 del 14.7.2025, pubblicata Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 29 del 17.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della Legge 157/92 delle specie fringuello (Fringilla coelebs) e storno (Sturnus vulgaris). Stagione venatoria 2025/26” nonché del decreto n. 10063 del 15.7.2025 di Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste, avente ad oggetto, “DGR n. 4714 del 14.7.2025. Approvazione dei moduli online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga e per l'inserimento del prelievo dei capi di Fringuello (Fringilla coelebs) e Storno (Sturnus vulgaris) e dell'arco temporale di presentazione delle domande. Stagione venatoria 2025/26”; - della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12.6.2025, Rep. Atti n. 87/CSR; - del parere ISPRA del 25.2.2025; - del nulla osta di ISPRA del 12.6.2025, acquisito a prot. DAR 9894 della tabella di riparto dei quantitativi.

Giustizia amministrativa202503267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione regionale al prelievo venatorio in deroga di fringuello e storno per la stagione 2025/2026, unitamente agli atti presupposti nazionali e tecnici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la DGR Lombardia n. 4714/2025, il decreto regionale attuativo e gli atti presupposti relativi all’autorizzazione del prelievo in deroga di fringuello e storno. Hanno dedotto la violazione dell’art. 9, par. 1, lett. c), della direttiva 2009/147/CE e dell’art. 19-bis l. 157/1992, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e violazione del principio di precauzione. La censura ritenuta decisiva riguardava l’assenza della dimostrazione di altre soluzioni soddisfacenti, requisito pregiudiziale per l’autorizzazione della deroga. La Regione aveva fondato tale dimostrazione sull’assenza di alternative alla caccia proprio di fringuello e storno, sulla tradizionalità della pratica venatoria e sui presunti benefici ambientali derivanti dagli interventi dei cacciatori. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse delle associazioni, l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti ISPRA, l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia, la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire dell’associazione ambientalista riconosciuta ex art. 13 l. 349/1986, ritenendo sufficiente la lesione diretta dell’interesse collettivo alla tutela dell’ambiente e della fauna, senza necessità di dimostrare un ulteriore pregiudizio specifico. Ha ritenuto impugnabili il parere e il nulla osta ISPRA, poiché, ai sensi dell’art. 19-bis l. 157/1992, svolgono una funzione determinante nella definizione del presupposto quantitativo della deroga. Ha inoltre affermato la competenza territoriale del TAR Lombardia, radicata sull’atto regionale applicativo e attrattiva degli atti presupposti, nonché la tempestività del ricorso, il cui termine decorre dall’adozione dell’atto finale lesivo. Nel merito, il TAR ha accolto il motivo relativo all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti e ha annullato la DGR n. 4714/2025. La Regione non ha assolto l’onere di dimostrare, mediante istruttoria completa e motivazione precisa e circostanziata, l’impossibilità di alternative alla deroga. La caccia ad altre specie ordinariamente cacciabili costituisce, in linea di principio, una soluzione soddisfacente per l’esercizio venatorio ricreativo; non è ammissibile definire l’esigenza da soddisfare come caccia tradizionale proprio a fringuello e storno, perché ciò renderebbe ogni alternativa insoddisfacente per definizione. La tradizionalità della pratica non integra una deroga autonoma e non dimostra da sola l’assenza di alternative. Anche i presunti benefici ambientali degli appostamenti non erano dimostrati né sottoposti a verifica. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il ricorso è stato accolto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, par. 1, lett. c), direttiva 2009/147/CE

    Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 ... per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo ... impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

    L’assenza di altre soluzioni soddisfacenti è requisito pregiudiziale per qualsiasi deroga e deve essere dimostrata dall’autorità con istruttoria completa e motivazione precisa e circostanziata.

  • art. 19-bis l. 157/1992

    Le deroghe possono essere disposte ... solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati.

    Le Regioni devono giustificare le deroghe con un’analisi puntuale dei presupposti, compresa la valutazione concreta dell’assenza di alternative; per le specie migratrici l’ISPRA determina annualmente la piccola quantità a livello nazionale.

  • art. 13 l. 349/1986

    Il riconoscimento ministeriale delle associazioni ambientaliste attribuisce una legittimazione speciale a impugnare atti amministrativi illegittimi lesivi dell’interesse ambientale.

  • art. 18, comma 5, l. 349/1986

    ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi

    La disposizione fonda la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste riconosciute.

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza territoriale è individuata, tra l’altro, in relazione agli effetti diretti dell’atto impugnato; nel caso concreto gli effetti della delibera regionale si producono nel territorio lombardo.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali.

    La competenza del TAR competente sull’atto finale applicativo si estende agli atti presupposti specifici e puntuali, anche se di rilievo nazionale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta cessazione degli effetti temporali dell’atto non determina improcedibilità quando permane un interesse concreto alla pronuncia, anche per il valore conformativo rispetto ad atti periodici futuri.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio in assenza di un ragionevole dubbio interpretativo, quando i principi dell’Unione applicabili risultano già chiaramente stabiliti.

Massime di principio

  • L’autorizzazione regionale di una deroga al divieto di caccia previsto dalla direttiva 2009/147/CE è legittima soltanto se l’amministrazione dimostra previamente, con istruttoria completa e motivazione precisa, concreta e circostanziata, l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti.
  • Nel valutare l’assenza di alternative ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE, l’amministrazione deve comparare le diverse soluzioni idonee a soddisfare l’esigenza perseguita; non può definire l’esigenza in termini talmente specifici, come la caccia tradizionale a una determinata specie, da rendere ogni alternativa insoddisfacente per definizione.
  • Per l’esercizio venatorio ricreativo, la disponibilità di altre specie ordinariamente cacciabili costituisce, in linea di principio, una soluzione soddisfacente; la preferenza per una specie protetta non giustifica di per sé il ricorso alla deroga.
  • La tradizionalità di una modalità di caccia non costituisce una causa autonoma di deroga e non dimostra da sola l’assenza di soluzioni alternative; essa può essere considerata soltanto nell’ambito di una valutazione concreta, rigorosa e adeguatamente motivata.
  • Gli atti ISPRA che determinano o condizionano il presupposto quantitativo della deroga venatoria non sono meri atti endoprocedimentali quando la loro legittimità costituisce antecedente indispensabile dell’autorizzazione finale; essi possono essere impugnati insieme al provvedimento applicativo.
  • Le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 l. 349/1986 sono legittimate a impugnare atti direttamente incidenti sull’interesse collettivo alla tutela dell’ambiente e della fauna, senza dover dimostrare un pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione dello scopo istituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrereCompetenzaTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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