Parere n. 1832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS-, genitori del minore -OMISSIS- contro l’Ambito Territoriale n. 14 di Giugliano in Campania, per l’annullamento: 1) della determinazione n. 451 del 30 marzo 2025 avente ad oggetto: “Assegni di cura a valere sul FNA 2023 - Approvazione avviso pubblico e modello di domanda”; 2) della determinazione n. 1109/2025 del 3 luglio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.845/2025 del 28.05.2025”; 3) della determinazione n. 707/2025 dell’8 maggio 2025, mai notificata, di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 4) della determinazione n. 845/2025 del 28 maggio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.707/2025 del 08.05.2025”; 5) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo; nonché e per del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE e con riduzione dell’assegno di cura da erogare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso contro gli atti di approvazione dell’avviso e delle graduatorie per gli assegni di cura finanziati con FNA 2023, che hanno escluso il minore dal finanziamento per l’annualità 2025.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I genitori del minore, già riconosciuto in condizione di disabilità gravissima e beneficiario continuativo dell’assegno di cura negli anni precedenti, hanno impugnato la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, che ha approvato l’avviso e il modello di domanda, nonché le determinazioni n. 707 dell’8 maggio 2025, n. 845 del 28 maggio 2025 e n. 1109 del 3 luglio 2025, relative all’approvazione e alle successive rettifiche della graduatoria. La nuova procedura richiedeva anche ai beneficiari già riconosciuti di presentare una domanda e li sottoponeva a una graduatoria comparativa basata, tra l’altro, sull’ISEE e su punteggi socio-assistenziali; il minore è stato collocato tra gli ammessi non finanziabili. I ricorrenti hanno dedotto la violazione del D.M. 26 settembre 2016, del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022–2024 e della normativa regionale campana, l’uso illegittimo di criteri economici e comparativi, la lesione della continuità assistenziale e del legittimo affidamento, oltre al contrasto con la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. Il Ministero, dopo l’istruttoria integrativa richiesta dalla Sezione, ha concluso per la fondatezza del ricorso; i ricorrenti non hanno presentato osservazioni alla relazione istruttoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure, esaminate congiuntamente, e ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso. Ha rilevato che, in assenza di modifiche delle condizioni cliniche e di rivalutazione sanitaria, imporre ai soggetti già riconosciuti gravissimi una nuova domanda e una procedura comparativa interrompe illegittimamente la continuità assistenziale e la presa in carico. L’ISEE può essere utilizzato in generale nella programmazione degli interventi sociali, ma non può operare come criterio preclusivo ed espulsivo nei confronti di beneficiari già inseriti nel circuito assistenziale; nel caso concreto, il suo impiego ha prodotto un effetto sproporzionato rispetto alla finalità di sostenere prioritariamente le situazioni più gravi. È irragionevole equiparare i beneficiari preesistenti ai nuovi richiedenti senza riconoscere la posizione qualificata dei primi, degradando a mera aspettativa una condizione di disabilità gravissima già accertata. L’esclusione, fondata esclusivamente su nuovi criteri amministrativi e in assenza di mutamenti clinici o normativi, ha inoltre leso il legittimo affidamento e i doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione. La gravità della disabilità deve costituire il criterio fondamentale e prioritario di allocazione delle risorse; non è ragionevole attribuire priorità a soggetti con disabilità grave rispetto a soggetti gravissimi. Il dispositivo esprime parere per l’accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Motivo I – Continuità assistenziale e disciplina dei benefici per la disabilità gravissima
La censura è fondata. La normativa nazionale e regionale richiamata nel parere impone, in assenza di mutamenti delle condizioni cliniche, la prosecuzione automatica del beneficio già riconosciuto ai soggetti gravissimi. L’obbligo di presentare una nuova domanda e partecipare a una procedura comparativa, senza rivalutazione sanitaria, ha interrotto la presa in carico e compresso la tutela assistenziale.
Motivo I – Utilizzo dell’ISEE e criteri comparativi
La censura è fondata. L’ISEE può essere impiegato nella programmazione degli interventi sociali, ma non può avere efficacia preclusiva nei confronti di persone con disabilità gravissima già beneficiarie. Nel caso concreto ha determinato l’esclusione dal finanziamento con effetto sproporzionato. È inoltre irragionevole collocare sullo stesso piano i beneficiari già riconosciuti e i nuovi richiedenti, senza valorizzare la posizione qualificata dei primi e la gravità della disabilità.
Motivo II – Legittimo affidamento
La censura è fondata. Poiché non erano intervenute modifiche cliniche né sopravvenienze normative, la famiglia poteva ragionevolmente confidare nella continuità dell’assegno già riconosciuto. L’esclusione determinata soltanto dall’introduzione di nuovi criteri amministrativi ha leso tale affidamento e i principi di correttezza, buona fede e buon andamento.
Tutela essenziale e priorità della disabilità gravissima
Il parere afferma, a completamento dell’esame, che l’assegno di cura per i disabili gravissimi si collega al diritto all’assistenza sociosanitaria quale livello essenziale delle prestazioni. La maggiore gravità della disabilità costituisce quindi il criterio fondamentale di priorità nell’allocazione delle risorse; è irragionevole assegnare precedenza a persone con disabilità grave rispetto a persone gravissime.
Norme richiamate
artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016
il D.M. 26 settembre 2016 che individua i soggetti in condizione di disabilità gravissima, caratterizzati da dipendenza vitale e bisogno assistenziale continuativo
Il decreto individua la categoria dei soggetti con disabilità gravissima in base alla dipendenza vitale e al bisogno assistenziale continuativo. Nel caso esaminato, il riconoscimento già effettuato e l’assenza di mutamenti clinici sostengono la continuità del beneficio.
Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022–2024
il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022–2024, secondo cui le risorse FNA devono essere destinate prioritariamente e integralmente ai soggetti gravissimi
Le risorse del Fondo per le non autosufficienze devono essere indirizzate con priorità ai soggetti gravissimi; i criteri amministrativi non possono rovesciare tale priorità o equiparare senza distinzioni i beneficiari gravissimi ai nuovi richiedenti.
normativa regionale campana richiamata nel parere
la normativa regionale campana che attribuisce ai soggetti gravissimi priorità assoluta ed esclude la necessità di nuove domande, garantendo la continuità della presa in carico.
La disciplina regionale, per come ricostruita dal parere, attribuisce priorità assoluta ai soggetti gravissimi, non richiede una nuova domanda per la continuità del beneficio e tutela la prosecuzione della presa in carico.
art. 1, comma 159, l. 30 dicembre 2021, n. 234
la legge n. 234/2021 che collega tali prestazioni ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)
Il collegamento delle prestazioni ai LEPS rafforza la necessità di assicurare l’assistenza sociale essenziale ai soggetti gravissimi, secondo la priorità riconosciuta dalla disciplina richiamata.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
la concessione dell'assegno di cura ai disabili gravissimi trova fondamento nel diritto all'assistenza sociosanitaria, considerata come livello essenziale di prestazione ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m), Cost. e del D.M. 26 settembre 2016
L’assistenza sociosanitaria per i disabili gravissimi è ricondotta ai livelli essenziali delle prestazioni, e la maggiore gravità deve guidare prioritariamente l’allocazione delle risorse.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato i signori -OMISSIS-, quali genitori del minore -OMISSIS- (d’ora in avanti anche solo i ricorrenti), hanno chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio con cui i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti amministrativi lesivi.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il Consiglio dispone l’oscuramento dei dati personali individuativi nelle ipotesi di riproduzione e diffusione del parere.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UEl) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del Codice privacy, a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità del minore, dei genitori o tutori e ogni altro dato idoneo a identificarli in caso di riproduzione o diffusione.
Massime di principio
- Quando una persona con disabilità gravissima, già riconosciuta e beneficiaria di un assegno di cura, non abbia subito mutamenti delle condizioni cliniche né sia stata sottoposta a rivalutazione, la continuità della presa in carico e del beneficio non può essere interrotta imponendo una nuova domanda e una nuova selezione comparativa.
- L’ISEE può concorrere alla programmazione degli interventi sociali, ma non può essere utilizzato in modo preclusivo per escludere dal beneficio soggetti con disabilità gravissima già inseriti nel circuito assistenziale, quando tale impiego comprometta la priorità assistenziale e produca un effetto sproporzionato.
- Nell’allocazione delle risorse destinate all’assistenza per la non autosufficienza, la maggiore gravità della disabilità costituisce criterio fondamentale e prevalente; è irragionevole attribuire priorità a persone con disabilità grave rispetto a persone con disabilità gravissima.
- L’amministrazione deve considerare la posizione qualificata di chi è già beneficiario di una prestazione assistenziale e non può equipararla senza adeguata giustificazione a quella dei nuovi richiedenti, degradando il beneficio preesistente a mera aspettativa.
- In assenza di mutamenti clinici o normativi, l’esclusione improvvisa da una prestazione assistenziale già riconosciuta, causata soltanto da nuovi criteri amministrativi, può ledere il legittimo affidamento e i doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione.
Assegno di cura per disabilità gravissima e continuità assistenziale
Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario proposto dai genitori di un minore con disabilità gravissima contro l’Ambito Territoriale n. 14 di Giugliano in Campania. La controversia concerne l’esclusione dal finanziamento dell’assegno di cura per l’annualità 2025, a valere sulle risorse FNA 2023.
Procedura e atti impugnati
Il minore, affetto da sindrome di Williams di livello 3, era stato valutato dall’Unità di Valutazione Integrata come persona con disabilità gravissima e aveva ricevuto l’assegno di cura negli anni precedenti. Secondo quanto riferito dai ricorrenti, la condizione clinica era rimasta stabile e non era stata oggetto di rivalutazione modificativa.
Con determinazione n. 451 del 30 marzo 2025 l’Ambito ha approvato un avviso pubblico e un nuovo modello di domanda. Sono poi intervenute le determinazioni n. 707 dell’8 maggio 2025, n. 845 del 28 maggio 2025 e n. 1109 del 3 luglio 2025, di approvazione e rettifica della graduatoria. La procedura ha richiesto una nuova domanda anche ai beneficiari già riconosciuti e ha introdotto una graduatoria comparativa con criteri economici e socio-assistenziali. Il minore è stato collocato tra gli ammessi non finanziabili.
Istruttoria e contraddittorio
Con parere interlocutorio n. 143/2026 del 22 gennaio 2026 la Sezione ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere l’istruttoria e di sottoporla preliminarmente ai ricorrenti per eventuali osservazioni. Il Ministero ha concluso per la fondatezza del ricorso e ha successivamente riferito di avere inviato la relazione al difensore dei ricorrenti. La Sezione ha dato atto che il contraddittorio è stato rispettato e che non sono state presentate osservazioni o controdeduzioni.
Quadro normativo e priorità assistenziale
Il parere richiama il D.M. 26 settembre 2016, che individua i soggetti con disabilità gravissima in relazione alla dipendenza vitale e al bisogno assistenziale continuativo, il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022–2024 e la normativa regionale campana. Secondo la ricostruzione accolta dalla Sezione, le risorse FNA devono essere destinate prioritariamente e integralmente ai soggetti gravissimi; la disciplina regionale attribuisce loro priorità assoluta, garantisce la continuità della presa in carico e non richiede nuove domande per proseguire il beneficio già riconosciuto. Il parere richiama inoltre la legge n. 234/2021, che collega tali prestazioni ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, e l’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
Valutazione delle censure
La Sezione ha ritenuto fondata la censura relativa alla continuità assistenziale. In assenza di mutamenti delle condizioni cliniche e di rivalutazione sanitaria, imporre ai beneficiari gravissimi già riconosciuti di ripresentare la domanda e partecipare a una procedura comparativa interrompe illegittimamente la presa in carico.
È stata ritenuta fondata anche la censura sull’uso dell’ISEE. Il parametro può essere utilizzato in generale per programmare gli interventi sociali, ma non può diventare un criterio preclusivo per soggetti gravissimi già inseriti nel circuito assistenziale. Nel caso concreto l’ISEE ha determinato l’esclusione dal beneficio con un effetto sproporzionato rispetto alla finalità di sostenere prioritariamente i casi più gravi.
La graduatoria è stata inoltre giudicata irragionevole perché ha collocato sullo stesso piano i beneficiari preesistenti e i nuovi richiedenti, senza valorizzare la posizione qualificata dei primi. La condizione di disabilità gravissima già accertata non poteva essere degradata a mera aspettativa. La maggiore gravità deve costituire il criterio fondamentale di allocazione delle risorse; è irragionevole attribuire priorità a persone con disabilità grave rispetto a persone gravissime.
È stata infine accolta la censura relativa al legittimo affidamento. Poiché non risultavano modifiche cliniche né sopravvenienze normative, la famiglia poteva ragionevolmente confidare nella continuità della prestazione. L’esclusione determinata esclusivamente da nuovi criteri amministrativi ha leso tale affidamento e i principi di correttezza e buona fede.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario. Ha inoltre disposto l’oscuramento, in caso di riproduzione o diffusione del parere, delle generalità del minore, dei genitori o tutori e degli altri dati idonei a identificarli.
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