Cassazione Penale, Sentenza n. 40193/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2021 della Corte d'appello di Napoli che, nel procedimento esecutivo, ha riconosciuto il vincolo della continuazione solo tra alcuni reati (n. 6, 7 e 8) e ha escluso la continuazione tra altri reati contestati. Il ricorrente sosteneva che tutte le condanne associative fossero riconducibili a un unico sodalizio criminale (con ruolo apicale del ricorrente) e che variazioni nella compagine, estensione territoriale o commissione di reati di specie diversa non ostassero al riconoscimento della continuazione; inoltre chiedeva il riconoscimento della continuazione anche con riguardo al reato di tentato omicidio (n. 5).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione che, dall'esame delle sentenze di merito, ha individuato continuità criminosa solo tra i reati indicati come sub 6, 7 e 8, mentre ha escluso il vincolo della continuazione per gli altri reati per le seguenti ragioni: i reati associativi sub 3 e 6 riguardavano sodalizi diversi, distinti nel tempo e nella compagine; i reati sub 1 e 2 erano anteriori all'adesione del Falanga alle associazioni e quindi non pianificati nel contesto associativo; il tentato omicidio (sub 5) risultava frutto di condotte estemporanee e contingenti, non programmabili ab origine. La Corte ha confermato la corretta applicazione del criterio normativo (art. 81, 2° comma c.p.) e della giurisprudenza consolidata e ha disposto la condanna del ricorrente alle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della continuazione nel giudizio di esecuzione: il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra più condanne ed il giudizio evidenzia se sussistono gli elementi per un unico disegno criminoso
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Applicato come parametro per valutare l'unicità del disegno criminoso; la Corte osserva che per la continuazione non basta la tipologia di reato, occorre dimostrare unicità del momento deliberativo e continuità operativa
art. 74 T.U. stupefacenti
Norma richiamata per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: la sua riconducibilità alla continuazione deve essere valutata alla stregua della pianificazione originaria del sodalizio e della connessione con gli altri reati
artt. 56, 575 cod. pen.; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. l. 12 luglio 1991, n. 203)
artt. 56, 575 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con l. 12/07/1991, n. 203)
Richiamate in relazione al reato di tentato omicidio: la Corte ha ritenuto che tale reato fosse frutto di condotte non programmabili ab origine, elemento che esclude il vincolo della continuazione con le altre condanne associative
Norma sull'associazione di tipo mafioso: la sentenza precisa che per riconoscere la continuazione tra associazioni mafiose è necessaria una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi, non è sufficiente l'omogeneità formale del reato
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati associativi non basta la mera tipologia del reato o il fatto che lo stesso soggetto abbia ruoli apicali in più sodalizi: occorre provare la sostanziale continuità organizzativa e un unico momento deliberativo o una progressiva appartenenza a una medesima organizzazione
- La variazione nella compagine sociale, l'ampliamento territoriale o la commissione di reati di specie diversa non sono necessariamente ostativi alla continuazione, ma richiedono una valutazione fattuale specifica volta a dimostrare la persistenza del medesimo disegno criminoso
- I reati 'fine' riconducibili a una associazione possono concorrere alla continuazione solo se erano programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio
- Condotte estemporanee, contingenti o realizzate in contesti diversi (tempo/luogo/modalità) possono escludere il vincolo della continuazione se manca la prova degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, causalità, analogia delle modalità, identità del bene tutelato)
- Nel giudizio di esecuzione il giudice valuta le sentenze di merito e può rideterminare la pena riconoscendo la continuazione solo per i reati che risultano effettivamente uniti da continuità fattuale e progettuale
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