Cassazione Penale, Sentenza n. 25610/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Salerno che aveva respinto l'opposizione di Andreotta allo stato passivo formato nel procedimento di prevenzione. Andreotta sosteneva che al ricorso era allegata una procura speciale conferita all'Avv. Demetrio Fenucciu (denominata anche "nomina di difensore di fiducia") idonea a consentire la proposizione del ricorso; chiedeva pertanto la correzione dell'errore della Corte di Cassazione e la trattazione nel merito. In via subordinata il ricorrente contestava la mancata qualificazione dei crediti professionali come prededucibili, la mancata liquidazione di interessi legali e moratori, il mancato riconoscimento del rimborso forfettario del 15% e vizi nel calcolo dei compensi alla luce del DM 55/2014 e delle norme sul privilegio e sulla continuità tra procedura fallimentare e di prevenzione.
La decisione
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la VI Sezione aveva effettivamente considerato l'esistenza del mandato conferito ad Avv. Fenucciu ma ne aveva valutato la natura e ritenuto che non avesse i requisiti di procura speciale; tale valutazione è qualificabile come errore di giudizio e non come errore di fatto, quindi estranea alla disciplina del rimedio straordinario. La questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa è stata ritenuta irrilevante in presenza dell'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D. Lg.vo 159/2011 (Codice Antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 59 comma 6; art. 61; art. 61 comma 3 lett. b); art. 63; art. 64; art. 69 comma 3; art. 52
Norme invocate dal ricorrente per sostenere la prededucibilità e la continuità tra azioni antecedenti e successive all'apertura della procedura di prevenzione. La Corte non ha esaminato il merito di tali censure perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni procedurali e di irrilevanza della questione costituzionale sollevata.
art. 100; art. 625bis; art. 616
Art. 100 richiamato in tema di rappresentanza e procura nel processo penale; la Corte ha ritenuto necessaria la procura speciale per stare in giudizio in determinati procedimenti. Art. 625bis stabilisce il rimedio straordinario per errore di fatto nelle sentenze della Cassazione: la Corte ha interpretato questa disposizione restrittivamente, applicabile solo agli errori di percezione dei fatti incontrovertibili, non agli errori di qualificazione o valutazione giuridica. Art. 616 ha consentito la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente.
Art. 2751bis (privilegio/protezione di crediti) richiamato dal ricorrente per estendere il privilegio anche alle voci accessorie del credito; la Corte non ha deciso sul merito. Art. 1224 (interessi moratori) invocato per la liquidazione degli interessi moratori, ma la questione non è stata valutata per il motivo dell'inammissibilità.
Norme richiamate dal ricorrente per sostenere la prededucibilità dei crediti professionali e la decorrenza degli interessi; la Corte non si è pronunciata nel merito per carenza di ammissibilità del rimedio invocato.
D. Lg.vo 231/2002
Richiamato in relazione alla richiesta di interessi moratori; la Corte non ha esaminato il merito.
Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi di cui si dolge il ricorrente (uso dei minimi, maggiorazioni percentuali, rimborso spese generali del 15%). La Corte non ha esaminato la fondatezza di tali censure per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; utilizzata per descrivere gli atti processuali compiuti nel procedimento.
Costituzione e norme sovranazionali invocate dalla difesa
art. 3, art. 24, art. 111, art. 117 Cost.; art. 6 CEDU; art. 5 e 6 Trattato UE
Richieste di sollevare questione di legittimità costituzionale per presunta disparità di trattamento e lesione di diritti processuali. La Corte ha ritenuto tali questioni irrilevanti in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della manifesta infondatezza della pretesa di ammissibilità del rimedio.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625bis c.p.p. è strettamente limitato agli errori di fatto manifesti e incontrovertibili che incidono direttamente sulla formazione della volontà giudicante; non copre valutazioni di diritto o qualificazioni giuridiche dei fatti.
- Nei procedimenti in cui la legge richiede la procura speciale (o altra forma di rappresentanza specifica), è fondamentale allegare e documentare chiaramente la procura speciale con elementi inequivocabili; una qualifica diversa del mandato da parte del giudice (mandato di difensore di fiducia vs procura speciale) è valutazione di merito e non costituisce errore di fatto impugnabile con il rimedio straordinario.
- Se la questione è meramente processuale (es. carenza di poteri difensivi formali), il rimedio per errore di fatto è inapplicabile: il rimedio corretto resta l'impugnazione ordinaria nei termini e con le forme richieste.
- Quando si contestano ammissioni al passivo, privilegi e prededucibilità di crediti in procedure concorsuali o di prevenzione, è opportuno curare la fase istruttoria e procedimentale ordinaria (opposizione, motivazione, documentazione delle procure), poiché la valutazione sulla qualificazione del credito resta in gran parte di merito e difficilmente rivedibile con strumenti straordinari.
- La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale è spesso dichiarata irrilevante se la decisione di merito è assorbente o il rimedio prospettato è inammissibile per ragioni procedurali; pertanto tali questioni vanno valutate considerando preliminarmente l'ammissibilità dello strumento processuale proposto.
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