Cassazione Penale, Ordinanza n. 06044/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla rilevata inammissibilità manifesta dei ricorsi avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., per le ragioni indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di furto aggravato in concorso. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorsi sono stati ritenuti manifestamente inammissibili perché proposti avverso una sentenza di patteggiamento e perché i motivi dedotti rientravano nelle ipotesi di indeducibilità o manifesta infondatezza considerate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente decisione senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione
consente la declaratoria di inammissibilità in forma semplificata quando la causa è palese
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; i ricorsi sono stati ritenuti indeducibili o manifestamente infondati rispetto a tale parametro
norma indicata nel capo di imputazione per la continuazione
norma indicata nel capo di imputazione per il concorso di persone nel reato
norma incriminatrice del furto contestato
circostanza aggravante del furto contestato
circostanza aggravante comune contestata
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnazione fortemente limitato: sono deducibili solo i motivi consentiti dalla legge, mentre quelli indeducibili o manifestamente infondati determinano l'inammissibilità.
- Quando la causa di inammissibilità è palese, la Corte di cassazione può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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